Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...