Cosa prevede l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti?

Cosa prevede l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti?

L’assicurazione obbligatoria garantisce il conducente nonché – se persona diversa – il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante. L’assicurazione comprende, anche, i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti (art.142 ter del Codice delle assicurazioni) nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione obbligatoria rientra nel novero dell’assicurazione della responsabilità civile di cui all’art.1917 c.c., ma con due peculiarità: -ai sensi dell’art.144, comma 1 cod. ass., l’assicuratore é obbligato direttamente nei confronti del danneggiato; -ai sensi dell’art.283 cod. ass. (Fondo di garanzia vittime della strada), il danneggiato ha diritto al risarcimento anche se non esiste il contratto di assicurazione e non sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto né le clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno (art.144, comma 2 cod. ass.). Il tutto per realizzare … Continua a leggere...
Quali sono le aree pubbliche ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e quelle private?

Quali sono le aree pubbliche ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e quelle private?

Sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione pubblica (art.3 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008, n.86). Per stabilire, però, quali aree private possano ritenersi o meno di uso pubblico é necessario rifarsi all’ampia casistica della giurisprudenza non sempre concorde nelle proprie decisioni. Giurisprudenza: – Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n.21983/2021 si sono espresse sull’interpretazione dell’art.122 Cod. ass., in conformità con la giurisprudenza eurounitaria, per cui la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale; -Cass.Civ. n.21254/2016 che ha affermato il seguente principio di diritto: “presupposto dell’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la … Continua a leggere...
Quali sono i soggetti esclusi dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

Quali sono i soggetti esclusi dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

L’assicurazione RCA risponde dei danni da sinistro stradale causati a terzi ai sensi degli artt.2054 c.c. e 91, comma 2 del Codice della strada. Il novero dei soggetti che non possono essere considerati terzi, e non risultano pertanto coperti dalla polizza, è indicato dall’art.129 cod. ass.. Tra questi, oltre al conducente del veicolo responsabile del sinistro, non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione obbligatoria limitatamente ai danni alle cose: “a) i soggetti di cui all’art.2054, terzo comma, del codice civile ed all’art.91, comma 2, del codice della strada (ossia proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario); b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento (ossia soggetti con vincolo di coniugio, parentela, affinità fino al terzo grado conviventi o a carico di conducente responsabile, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio … Continua a leggere...
Le responsabilità dell’avvocato

Le responsabilità dell’avvocato

Per le obbligazioni inerenti le prestazioni professionali dell’avvocato, la Corte di legittimità ha riconfermato alcune affermazioni già formulate in passato in tema di diligenza del professionista nei confronti del cliente, conformandole ad alcune fattispecie peculiari. L’obbligo di diligenza e di condotta E’ stato ribadito che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Deve, inoltre, richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’avvocato deve fornire la prova della condotta mantenuta al fine di dare conto della compiuta informazione in relazione a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Cass. civ. n. 19520/2019). Le responsabilità verso il cliente … Continua a leggere...
R.C.A. : è assicurato il veicolo che circola anche in spazi privati

R.C.A. : è assicurato il veicolo che circola anche in spazi privati

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n.21983/2021 si sono espresse sull’interpretazione dell’art.122 Cod. ass., in conformità con la giurisprudenza eurounitaria, per cui la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Da premettere che “ .. la disciplina posta all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto «quest’ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore», va sottolineato come queste Sezioni Unite, chiamate a definirne il concetto ai fini dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art.1 L. n. 990 del 1969, abbiano già avuto modo di affermare che la circolazione ex art.2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.” Nell’osservare, inoltre, che la norma di cui all’art.1 della Legge n.990/1969 non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e … Continua a leggere...
La bicicletta a pedalata assistita: assicurazione, norme e sanzioni

La bicicletta a pedalata assistita: assicurazione, norme e sanzioni

Le biciclette a pedalata assistita, dette e-bike, sono regolamentate dall’art.50 del Codice della Strada e dall’art.2, paragrafo f) del Regolamento UE n.168/2013 articolo 2, paragrafo h) per cui, nell’ambito di applicazione di detto regolamento, sono compresi i “cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausi­liario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h”. Con l’art.7 del Decreto Legge n.68/2022 vengono apportate modifiche al Decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285 ed in particolare, all’art.24, comma 2 del D.lgs. n.285/1992, sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti  ad una o piu’ delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 del medesimo decreto. 2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende velocipedi  a  pedalata  assistita  che  sviluppino   una   velocità superiore a quella prevista dal comma 1  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro … Continua a leggere...
Le responsabilità del commercialista

Le responsabilità del commercialista

La figura del commercialista L’attività di dottore commercialista e di esperto contabile viene descritta all’art.1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n.139, “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”. L’elencazione delle attività svolte dal commercialista non ha carattere tassativo e consente l’esercizio di ogni altra attività professionale riconosciuta, a seguito di ulteriori interventi legislativi. Il rapporto professionale che si instaura con il cliente é inquadrato nel “contratto d’opera intellettuale”, ex artt.2229 e ss. c.c. ed in genere dagli artt.2222 ss. c.c., attinenti le disposizioni generali sul lavoro autonomo, salvo eventuali leggi speciali. La responsabilità civile del commercialista La responsabilità civile del commercialista trae origine dal contratto concluso con il cliente e rappresenta un obbligazione “di mezzi” e non “di risultato” il che significa dover svolgere in modo diligente l’attività richiesta senza poter garantire l’esito finale. L’inadempimento e la conseguente responsabilità professionale, quindi, potranno ravvisarsi quando la prestazione professionale è stata svolta senza i requisiti della diligenza, esattezza e puntualità. La mancata diligenza richiesta al commercialista, di cui all’art.1218 c.c., sorge qualora non abbia eseguito la prestazione dovuta o non l’abbia eseguita correttamente in relazione al mandato conferitogli dal … Continua a leggere...
La responsabilità dei geometri

La responsabilità dei geometri

L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono stati originariamente regolati dall’art.16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.274 s.m. Con l’art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, in attuazione della lettera e), art.3, comma 5, del Decreto legge 138/2011, si afferma l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando: – che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; – che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive; – che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare; – che l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Peraltro, l’art.9-bis del Decreto legge n.1/2012 ha precisato che anche la società tra professionisti deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Giurisprudenza: – Cass. civ. n.25498/2021: la S.C. “ha altresì affermato che rientra nell’obbligo … Continua a leggere...
R.C.A.: incendio auto e danni al condominio

R.C.A.: incendio auto e danni al condominio

L’incendio era stato causato da un’autovettura che aveva preso fuoco nel garage del fabbricato condominiale ove era stata parcheggiata ed il condominio chiedeva il risarcimento dei danni. L’Assicuratore, in causa, riteneva che il sinistro non rientrasse nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli e natanti, in quanto verificatosi in un’area privata e che la polizza assicurativa non comprendeva la responsabilità per sinistri su aree private, essendo questa oggetto di una garanzia aggiuntiva – denominata “ricorsi vicini” – mai sottoscritta dall’assicurata. La Cassazione Civile n.6290/2023 ha ricordato, sul tema, che se il veicolo viene utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, come nel caso in esame (auto parcheggiata nel garage condominiale) e, quindi, secondo il suo normale utilizzo, la copertura assicurativa r.c.a. é operante. Le Sezioni Unite di Cass. civ. n.21983/2021, infatti, hanno statuito il principio di diritto secondo cui “.. è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo nella nozione di circolazione stradale, divenendo invece irrilevante la natura pubblica o privata dell’area – anche in fase statica, preliminare o successiva -, nonché il tipo di uso che del mezzo si faccia. Pertanto, per l’assicurato-danneggiato rimane non coperta dall’assicurazione per la … Continua a leggere...
Danni all’imbarcazione: il caso fortuito

Danni all’imbarcazione: il caso fortuito

Era stato accertato, nei primi gradi di giudizio, che i danni lamentati all’imbarcazione del danneggiato furono determinati dalla rottura degli ormeggi e dallo scarrocciamento di altra imbarcazione, cagionati dal “forte vento di scirocco” quale “evento straordinario” verificatosi a causa di un evento atmosferico eccezionale. Nella dinamica del sinistro, infatti, l’imbarcazione danneggiante, ormeggiata “sopravento” e quindi maggiormente esposta a tale eccezionale evento, rotti gli ormeggi, andava ad urtare un’altra barca, interposta a quella del danneggiato che veniva colpita. A fronte della richiesta di risarcimento da parte del proprietario dell’imbarcazione danneggiata, ai sensi degli artt.2051 e 2054 c.c., l’Assicuratore chiedeva, invece, che fosse accertata la sussistenza nel sinistro del “caso fortuito”. La Cassazione Civile n.25767/2023 ha osservato, sul caso in esame, come fosse stato corretto ricondurre il fatto, così accertato, alla nozione giuridica del “caso fortuito”, quale fatto idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità del danneggiante nella produzione dell’evento non evitabile, tenuto conto delle modalità che caratterizzano l’attività del custode nel caso concreto. Come osservato dalla S.C., infatti, era già emerso che i danni in questione furono determinati dalla rottura degli ormeggi e dalla scarrocciamento dell’imbarcazione danneggiante “…cagionati da un evento atmosferico eccezionale tale da escludere ex … Continua a leggere...