Cosa prevede l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti?
L’assicurazione obbligatoria garantisce il conducente nonché – se persona diversa – il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante. L’assicurazione comprende, anche, i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti (art.142 ter del Codice delle assicurazioni) nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione obbligatoria rientra nel novero dell’assicurazione della responsabilità civile di cui all’art.1917 c.c., ma con due peculiarità: -ai sensi dell’art.144, comma 1 cod. ass., l’assicuratore é obbligato direttamente nei confronti del danneggiato; -ai sensi dell’art.283 cod. ass. (Fondo di garanzia vittime della strada), il danneggiato ha diritto al risarcimento anche se non esiste il contratto di assicurazione e non sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto né le clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno (art.144, comma 2 cod. ass.). Il tutto per realizzare … Continua a leggere...