R.C.A.: il risarcimento delle spese di assistenza personale

R.C.A.: il risarcimento delle spese di assistenza personale

La Cassazione Civile n.17815/2019 ha espresso il seguente principio di diritto: ”il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art.1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”. Il risarcimento del c.d. “danno aquiliano”, se non diversamente previsto dalla legge, è governato dal principio di integralità o di indifferenza (art.1223 c.c.), per cui il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”. Può derogarsi al principio di integralità del risarcimento solo nei casi previsti dalla legge, tra cui il più importante è rappresentato dal concorso causale della vittima nel pregiudizio subito (art.1227 c.c.). Il concorso causale succitato che può comportare una riduzione del risarcimento non va, però, confuso con il danno parziale che in ogni caso dovrà essere integrale nel valore della parte danneggiata. Si pensi, ad esempio, alle cose materiali, ove i danni,  vengono liquidati in base al c.d. “valore di rimpiazzo” oppure in base all’entità … Continua a leggere...