Le responsabilità dell’avvocato

Le responsabilità dell’avvocato

Per le obbligazioni inerenti le prestazioni professionali dell’avvocato, la Corte di legittimità ha riconfermato alcune affermazioni già formulate in passato in tema di diligenza del professionista nei confronti del cliente, conformandole ad alcune fattispecie peculiari. L’obbligo di diligenza e di condotta E’ stato ribadito che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Deve, inoltre, richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’avvocato deve fornire la prova della condotta mantenuta al fine di dare conto della compiuta informazione in relazione a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Cass. civ. n. 19520/2019). Le responsabilità verso il cliente … Continua a leggere...
Polizza R.C.T. : l’esclusione della responsabilità professionale

Polizza R.C.T. : l’esclusione della responsabilità professionale

La Corte di appello aveva escluso che la polizza assicurativa avesse ad oggetto la responsabilità professionale inerente l’esercizio della professione di avvocato e ritenendo inesistente la garanzia assicurativa invocata. Il ricorso in Cassazione, quindi, si basava sull’errata lettura del contratto assicurativo, per cui nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT), non si era valorizzata la formula compresa nel frontespizio della polizza, nel quale era indicato il rischio concreto assicurato con le seguenti parole prestampate: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di..” e con le successive note dattiloscritte “di esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale”. In sostanza, non veniva risolto il contrasto tra formula dattiloscritta e prestampata in favore di quella dattiloscritta che individua il rischio assicurato nell’esercizio della libera professione di avvocato. In relazione ai criteri ermeneutici ed oggettivi (artt.1366 e 1370 c.c.) la Cass. civ. n.3288/2022 ha osservato che: “.. in particolare, il criterio di lettura della polizza secondo il senso fatto proprio dalle parole ai sensi dell’art.1362 c.c., là nella prima pagina, dove enuncia a stampa che «in base alle condizioni tutte che seguono l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato … Continua a leggere...