Unit linked: in pegno per finanziamento

Unit linked: in pegno per finanziamento

Una banca veniva condannata a risarcire il cliente per la sottoscrizione di una polizza assicurativa d’investimento c.d.”Unit Equity Linked” che veniva costituita a pegno del finanziamento concessogli, unitamente ad ulteriori somme versate del cliente stesso, proprio per l’acquisto della succitata polizza assicurativa. Detta polizza, poi, veniva escussa dalla banca a garanzia della somma concessa in affidamento al cliente perché tale affidamento non risultava più garantito, ad avviso della banca, dal valore (in perdita) del contratto assicurativo. Veniva accertato, infatti, dagli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente, che le competenze passive relative alla somma “affidata” erano sempre superiori al rendimento della succitata polizza. Il tribunale, aveva ritenuto che l’investimento sottoscritto, a suo tempo, dal cliente, in quanto direttamente collegato all’andamento di borsa non poteva garantire né rendimento né capitale e fosse, quindi, da ritenere un prodotto finanziario e non un prodotto assicurativo che richiedeva il rispetto della normativa del TUF in relazione all’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art.21 TUF e artt.28 e 29 reg. Consob, non correttamente rispettati dall’istituto bancario. Nel successivo grado di Appello, il ricorso dell’Istituto di credito veniva rigettato, sempre nella considerazione che il prodotto finanziario sottoscritto aveva un contenuto sostanzialmente speculativo e quindi erano … Continua a leggere...
La polizza vita del mutuatario

La polizza vita del mutuatario

La Cassazione Civile n.21863/2022 ha affermato i seguenti princìpi di diritto: “le disposizioni dettate dall’art.1891 c.c., in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita”; “l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”. “Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”. La disamina della S.C., nel caso di specie, partendo dalla ricostruzione delle espressioni “contraente”, “assicurato” e “beneficiario”, ex Cass. civ. n.12310/2015, ne definisce il significato: “Per “contraente” questa Corte intenderà dunque colui … Continua a leggere...
Polizza vita: gli obblighi informativi della banca

Polizza vita: gli obblighi informativi della banca

Il cliente lamentava, per la stipula di polizze assicurative “vita” e “finanziarie”, l’inadempimento degli obblighi d’informazione attiva e passiva gravanti sulla Banca, l’omessa consegna dei contratti e dei prospetti informativi e la mancata segnalazione dell’inadeguatezza delle operazioni e della situazione di conflitto d’interessi in cui versava la stessa Banca. Un polizza rientrava tra i “servizi d’investimento” di cui all’art.5, comma primo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quale prodotto finanziario in cui il rischio risultava interamente a carico dell’assicurato, l’altra polizza, invece, aveva ad oggetto una assicurazione sulla “vita”, con gli obblighi previsti dall’art.185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209. Sul tema, Cass. civ. n.18771/2023 ha ripercorso gli obblighi d’informazione attiva e passiva gravanti sulla Banca quale intermediario e, in particolare, l’obbligo di acquisire preventivamente informazioni in ordine all’esperienza del cliente in materia d’investimenti finanziari ed ai suoi obiettivi d’investimento, nonché di consegnargli copia dei contratti e dei prospetti informativi e di segnalare l’inadeguatezza delle operazioni e la situazione di conflitto d’interessi in cui versava la Banca, nonché d’inviarle i rendiconti relativi all’andamento degli investimenti effettuati. L’onere della Banca, basato sulla disciplina dettata dall’art.23, comma sesto, del D.Lgs. n.58/1998, il cui adempimento postula, alla stregua della regola generale dettata dall’art.1218 … Continua a leggere...
CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

L’assicurato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulava una polizza assicurativa per la perdita d’impiego in abbinamento ad un contratto di mutuo. La polizza prevedeva, per le rate scadenti durante il periodo di disoccupazione, un indennizzo pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento per un determinato numero di mesi. Detto assicurato veniva, poi, licenziato per fatti sopravvenuti e per cause a lui non imputabili e la Compagnia di ass.ni gli corrispose il relativo indennizzo. Il lavoratore veniva, successivamente, riassunto con un contratto di lavoro a termine, alla cui scadenza, rimaneva di nuovo disoccupato e chiedeva l’indennizzo dell’ulteriore periodo di disoccupazione, ma tale indennizzo gli veniva negato. In sede di contenzioso, la Corte d’Appello motivava il diniego dell’indennizzo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a termine che non costituisce sinistro e non dà luogo ad uno stato di disoccupazione, rientrante nella fattispecie del sinistro indennizzabile in polizza. In conformità alla decisione di merito, Cass. civ. n.10475/2025 ne ripercorreva le motivazioni: “ a) l’art. …. delle condizioni generali di contratto stabilisce, senza prevedere eccezioni e senza distinguere tra il primo sinistro e quelli successivi, che la copertura assicurativa non opera se la perdita del lavoro consegue alla cessazione … Continua a leggere...
Mutui e polizze: connessi o condizionati

Mutui e polizze: connessi o condizionati

La Cassazione civile n.2989/2022 ha espresso, in tema di polizze abbinate ai mutui, il seguente principio di diritto: “sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap n.40/2012 i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”. Nel ripercorrere la normativa in materia, la S.C. ne ha illustrato le caratteristiche: “Sin dal 2009 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’ISVAP, nei settori di rispettiva competenza, rilevarono il diffondersi di pratiche commerciali scorrette od aggressive nell’erogazione di mutui fondiari. L’Autorità Garante avviò una indagine dalla quale emerse che alcuni istituti di credito avevano subordinato di fatto la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione, da parte del mutuatario, di polizze assicurative aventi quale beneficiario l’istituto erogante, a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d’impiego, pur rappresentando nei relativi materiali pubblicitari e documentazione pre-contrattuale e contrattuale il carattere facoltativo di … Continua a leggere...
Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

La famiglia delle cc.dd. “assicurazioni delle perdite pecuniarie” è ampia e trasversale nell’ambito delle varie tipologie di rischio, tra queste, le cc.dd. PPI (Payment Protection Insurance). Queste polizze assicurative sono abbinate, in genere, ai mutui e finanziamenti e assicurano il consumatore per l’eventuale mancata restituzione dell’importo del finanziamento ricevuto a seguito di una serie di eventi che possono ridurre, limitare o annullare la capacità di rimborso. Eventi che possono colpire la persona del finanziato (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) e/o l’oggetto del finanziamento (es. danni o perdita per incendio, eventi dannosi etc. dell’immobile mutuato). La garanzia assicurativa interviene per estinguere, interamente o parzialmente, il debito residuo per quanto dovuto al finanziatore. Nell’ambito della più ampia casistica delle cc.dd. assicurazioni delle “perdite pecuniarie”, l’art.2, comma 3, n.16 cod. ass. definisce le “Perdite pecuniarie” come: “Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;” Una descrizione omnicomprensiva di tutte le tipologie di rischio rientranti nel concetto di “perdita economica” e/o di … Continua a leggere...