Rischi finanziari: leasing – la perdita del bene e la liquidazione dell’indennizzo

Rischi finanziari: leasing – la perdita del bene e la liquidazione dell’indennizzo

Il contratto di assicurazione per il perimento del bene, obbliga l’assicuratore a corrispondere l’indennizzo e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing. In caso di furto del bene, pertanto, si realizzano due effetti diversi: la risoluzione del contratto di leasing (che tra l’altro diventa a prestazione impossibile) ed il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore. Se i contratti fossero collegati avrebbero uguale sorte, e, risolto il leasing, verrebbe meno l’interesse a mantenere in piedi l’assicurazione, quindi, il leasing mantiene la sua causa (concessione di godimento del bene) e cosi il contratto di assicurazione. Qualora, prima del pagamento dell’indennizzo assicurativo, il bene fosse stato ritrovato e restituito al proprietario, la sua restituzione impedisce di considerare avverato l’evento, ossia la perdita di disponibilità del bene stesso. Il ritrovamento e la restituzione escludono, pertanto, l’obbligazione dell’assicurazione nello schema del contrato aleatorio. Con dette osservazioni la Cassazione Civile n.31076/2019 ha ritenuto, inoltre, che l’onere di dimostrare che il bene “ …aveva subito danni ed aveva subito un deterioramento o una perdita di valore tra il furto ed il ritrovamento gravava sulla proprietaria del bene…” stante che “… la prova del danno incombe a chi ne chiede il risarcimento e non al … Continua a leggere...
L’alienazione delle cose assicurate e la titolarità del risarcimento nelle assicurazione danni

L’alienazione delle cose assicurate e la titolarità del risarcimento nelle assicurazione danni

La Cassazione Civile n.11478/2024 si è espressa sul tema dell’alienazione delle cose assicurate nelle assicurazioni danni e di individuazione del soggetto assicurato, formulando il seguente principio di diritto: “il principio, per cui il diritto al risarcimento dei danni – ovvero all’indennizzo assicurativo in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza – spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro, si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell’art.2919 cod. civ., dovendo la vendita forzosa essere paragonata alla vendita volontaria, impregiudicata l’individuazione del titolare del diritto di proprietà sulla cosa tra la fase di aggiudicazione e l’emissione del decreto di trasferimento”. La S.C. ha, quindi, illustrato il dettato dell’art.1918 cod. civ. in cui “…il primo comma prevede espressamente che l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, il successivo comma 2 dispone che “l’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione”, mentre il comma 3 stabilisce che “I diritti e gli obblighi dell’assicurato … Continua a leggere...