Rischi finanziari: leasing – la perdita del bene e la liquidazione dell’indennizzo

Il contratto di assicurazione per il perimento del bene, obbliga l’assicuratore a corrispondere l’indennizzo e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing. In caso di furto del bene, pertanto, si realizzano due effetti diversi: la risoluzione del contratto di leasing (che tra l’altro diventa a prestazione impossibile) ed il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore. Se i contratti fossero collegati avrebbero uguale sorte, e, risolto il leasing, verrebbe meno l’interesse a mantenere in piedi l’assicurazione, quindi, il leasing mantiene la sua causa (concessione di godimento del bene) e cosi il contratto di assicurazione. Qualora, prima del pagamento dell’indennizzo assicurativo, il bene fosse stato ritrovato e restituito al proprietario, la sua restituzione impedisce di considerare avverato l’evento, ossia la perdita di disponibilità del bene stesso. Il ritrovamento e la restituzione escludono, pertanto, l’obbligazione dell’assicurazione nello schema del contrato aleatorio. Con dette osservazioni la Cassazione Civile n.31076/2019 ha ritenuto, inoltre, che l’onere di dimostrare che il bene “ …aveva subito danni ed aveva subito un deterioramento o una perdita di valore tra il furto ed il ritrovamento gravava sulla proprietaria del bene…” stante che “… la prova del danno incombe a chi ne chiede il risarcimento e non al … Continua a leggere...