L’ordine fermo di copertura

La Cassazione Civile n.6623/2024 ha commentato e ripercorso la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’art.1901, primo comma cod. civ. in relazione alla prassi del c.d. “ordine fermo di copertura” a seguito di un contratto assicurativo intermediato dal c.d. “Broker assicurativo”. Detto “ordine fermo di copertura” rappresenterebbe una deroga alla previsione codicistica circa la decorrenza degli effetti del contratto di assicurazione, per cui la copertura assicurativa decorrerebbe dalla data di trasmissione dell’ordine fermo e la società di assicurazione risponderebbe del rischio. In sostanza, come argomentato dalla S.C., “..la trasmissione dell’ordine fermo dal cliente al broker e da questi alla società assicuratrice, ad esito di una trattativa già intercorsa tra broker, assicurazione e cliente, equivale, ai fini di cui all’art.1901 cod.civ, al pagamento del premio”. Sul tema, però, la S.C. ha riaffermato che il perfezionamento e l’efficacia del contratto, anche, con effetto retroattivo non è in discussione, ma l’adempimento della prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza della copertura assicurativa sono da ricondurre all’art.1901, primo comma cod. civ., precisandone le caratteristiche: “i) il mancato pagamento del premio condiziona solo l’inizio della garanzia assicurativa, atteso che il pagamento rimane un atto esecutivo e non un elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale … Continua a leggere...