L’ordine fermo di copertura

L’ordine fermo di copertura

La Cassazione Civile n.6623/2024 ha commentato e ripercorso la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’art.1901, primo comma cod. civ. in relazione alla prassi del c.d. “ordine fermo di copertura” a seguito di un contratto assicurativo intermediato dal c.d. “Broker assicurativo”. Detto “ordine fermo di copertura” rappresenterebbe una deroga alla previsione codicistica circa la decorrenza degli effetti del contratto di assicurazione, per cui la copertura assicurativa decorrerebbe dalla data di trasmissione dell’ordine fermo e la società di assicurazione risponderebbe del rischio. In sostanza, come argomentato dalla S.C., “..la trasmissione dell’ordine fermo dal cliente al broker e da questi alla società assicuratrice, ad esito di una trattativa già intercorsa tra broker, assicurazione e cliente, equivale, ai fini di cui all’art.1901 cod.civ, al pagamento del premio”. Sul tema, però, la S.C. ha riaffermato che il perfezionamento e l’efficacia del contratto, anche, con effetto retroattivo non è in discussione, ma l’adempimento della prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza della copertura assicurativa sono da ricondurre all’art.1901, primo comma cod. civ., precisandone le caratteristiche: “i) il mancato pagamento del premio condiziona solo l’inizio della garanzia assicurativa, atteso che il pagamento rimane un atto esecutivo e non un elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale … Continua a leggere...
Le responsabilità degli intermediari di assicurazione

Le responsabilità degli intermediari di assicurazione

La Giurisprudenza é ormai conforme nel considerare come l’intermediario assicurativo risponda dell’operato di tutti i propri collaboratori, anche, in via di fatto, ricorrendo i presupposti dell’art.2049 c.c. e proprio in tal senso, la Cassazione civile n.18691/2015, ha affermato che “ai fini della responsabilità di padroni e committenti, qualora l’autore dell’atto illecito rivesta la qualità di dipendente di colui che abbia tratto vantaggio dalla condotta sleale, il primo è tenuto a risponderne ai sensi dell’art.2049 c.c., anche sulla base di un rapporto di “occasionalità necessaria”, anche laddove l’illecito ascritto al datore di lavoro, ai sensi di tale norma, non sia in rapporto causale con le mansioni disimpegnate dal dipendente infedele.” Detto principio di “occasionalità necessaria” attiene, anche, la responsabilità della Compagnia di assicurazione per il fatto del proprio intermediario,  per cui sussiste “.. la responsabilità della compagnia assicurativa ex art.2049 c.c. per la vendita – con incasso prezzo versato dall’assicurato – di un prodotto assicurativo “fantasma” venduto dall’agente assicurativo, ritenendo sufficiente detto nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e la condotta illecita consumata in danno del cliente laddove «agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, … Continua a leggere...