C.T.U.: la liquidazione del compenso commisurato al tempo impiegato

C.T.U.: la liquidazione del compenso commisurato al tempo impiegato

“Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non alpresumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio”. Questo il principio di diritto affermato con Ordinanza dalla Cassazione Civile n.7636/2019. Il Tribunale aveva errato nella liquidazione operata, avendo fatto riferimento al criterio dell’incarico collegiale e non a quello del conferimento del mandato ad un singolo c.t.u. autorizzato ad avvalersi di ausiliari, come nel caso in specie. Come già affermato “… dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.civ. n.15535/2008, Cass.civ. n.4424/2017 e Cass.civ. n.21963/2017) “in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art.53 del d.P.R. n.115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art.56 dello stesso d.P.R”. Sull’argomento: – l’art.4, Legge 8 luglio 1980 n° 319 – Onorari commisurati al tempo”. – gli artt.49, 50, 53, 56 … Continua a leggere...
C.T.U.: i poteri del consulente tecnico d’ufficio

C.T.U.: i poteri del consulente tecnico d’ufficio

Tre, le questioni di diritto poste alla Suprema Corte di Cassazione Civile, in relazione a: “a) quali siano i poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio, e quali i loro limiti; b) se, ed in quali casi, a quei limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti; c) quali siano le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri.” I poteri del consulente tecnico d’ufficio sono fissati dall’art.194 c.p.c., ma per evitare che le espressioni della norma possano essere interpretate, in modo estensivo, é necessario riportarle nell’alveo delle disposizioni che disciplinano i poteri delle parti e il principio dispositivo ( artt.112 e 115 c.p.c.) con quelle che disciplinano l’istruttoria e l’assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice ( artt.202 e ss. c.p.c.). Pertanto, la S.C., in adesione ad un precedente orientamento, ha osservato che: ” .. il consulente non possa mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti (ex aliis, Cass. civ. n.1020/2006); né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (Cass. civ. n.4729/2015), … Continua a leggere...