Il furto e l’impianto d’allarme non attivato

Il furto e l’impianto d’allarme non attivato

Il furto era stato perpetrato in una villa durante l’assenza degli abitanti, il sistema di allarme, collegato ad una società di vigilanza, non era stato inserito, ma la manomissione dell’impianto, ad opera dei ladri, non era stata segnalata dal sistema. Quest’ultimo elemento, avrebbe dovuto consentire un immediato sopralluogo, da parte del personale addetto ai controlli, sul sito da sorvegliare. Per il risarcimento dei danni verso la società di vigilanza e relativo assicuratore, la Corte d’Appello affermò una responsabilità concorrente della società di vigilanza in misura di un terzo (1/3) e dei proprietari dei beni in misura di due terzi (2/3) per la sottrazione dei gioielli e dei valori, custoditi nella cassaforte dell’abitazione. Nel ricorso di legittimità, la Cassazione Civile n.8118/2022, nel confermare la decisione della Corte d’Appello osservava che, stante la non voluta attivazione del sistema di allarme da parte dei proprietari dell’immobile e che seppur detto sistema avrebbe dovuto, comunque, segnalare eventuali anomalie causate dalla manomissione dell’impianto, risultava preponderante la responsabilità dei proprietari nell’evento occorso. In breve, se il sistema di allarme, fosse stato correttamente inserito, avrebbe senz’altro segnalato l’effrazione. Per quanto concerneva, invece, i beni rubati, la S.C. ha ribadito il corretto uso del ragionamento per presunzioni, ai … Continua a leggere...
Furto in casa: la colpa grave dell’assicurato

Furto in casa: la colpa grave dell’assicurato

L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due casseforti murate, ubicate nell’immobile svaligiato, poiché erano state aperte con le chiavi rinvenute all’interno dell’abitazione e nascoste, in particolare, in un mucchio di cenere nel camino. Il contenzioso atteneva l’ipotesi di una “colpa grave” dell’assicurato circa il peculiare nascondiglio delle chiavi, tale da escludere, ai sensi della polizza, l’obbligo d’indennizzo. La Cassazione civile n.18532/2018 pur prendendo atto, come accertato in sede di merito, che l’assicurato aveva adottato soluzioni di prevenzione del rischio furto, quali: l’apposizione di un catenaccio, di una serratura, del sistema d’allarme, di serrande e inferriate, osservava, anche, che l’immobile era una villetta posta in zona periferica, isolata e che avrebbe consentito ai ladri di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo. Non si poteva, pertanto, riportare il fatto occorso nell’ambito della cd.”colpa ordinaria” valutando, anche, le condotte alternative che l’assicurato avrebbe potuto porre in essere (portare con sé le chiavi in viaggio, etc.); Sulla base, quindi, del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e l’evento, si deve fare ricorso al principio penalistico della “conditio sine qua non” temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da … Continua a leggere...
La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

Il conduttore di un immobile chiedeva al locatore il rimborso dei canoni non dovuti ed il risarcimento dei danni subiti per assenza dei titoli amministrativi indispensabili per l’esercizio di una attività commerciale, in particolare, del certificato di prevenzione incendi. La Cass. civ. n.2174/2023, nel caso in esame, ne osservava l’infondatezza ribadendo come, nell’ambito degli oneri propri del conduttore, vi sia l’impegno al conseguimento di tutti i titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell’attività destinata ad essere esercitata all’interno dell’immobile locato, in particolar modo quando il locatore non ne abbia espressamente assunto alcun onere e il conduttore abbia espressamente riconosciuto, in sede di conclusione del contratto, la piena idoneità dell’immobile locato al conseguimento degli scopi connessi l’attività. Dal contratto di locazione, infatti, emergeva che il conduttore si sarebbe fatto carico di adottare “ogni cautela dall’unità sanitaria locale o da qualsiasi altro ente preposto al fine di soddisfare le norme legislative vigenti”. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di locazione ad uso non abitativo, sancisce che “.. il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale convenuta dà luogo alla responsabilità del locatore nel solo caso in cui lo stesso abbia assunto l’impegno … Continua a leggere...
Polizza R.C.T.: caduta in casa

Polizza R.C.T.: caduta in casa

I figli chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali della madre che, ospite nell’appartamento del fratello, nell’andare in bagno dalla sala da pranzo, era scivolata sul pavimento bagnato (lavato dalla cognata che non aveva segnalato il pericolo) ed era caduta rovinosamente in terra riportando la frattura del femore destro. Ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico, pochi giorni dopo la dismissione dall’ospedale, la madre era deceduta. L’Assicuratore, chiamato in causa, contestava il non provato nesso causale tra la caduta e la morte, l’assenza di responsabilità dell’assicurato e l’inoperatività della polizza assicurativa. Come ricordato da Cass. civ. n.6122/2023 il nesso di causalità designa il derivare dell’evento dannoso dalla condotta colposa o dolosa (v. Cass. civ. n.3893/2016) ovvero dalla cosa (v. Cass. civ. n.10812/2019) per cui come da principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, (diversamente dal giudizio penale per il quale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), nel giudizio civile ai fini dell’accertamento del nesso di causalità trova applicazione il criterio del “più probabile che non” (Cass. civ. n.32124/2019; Cass. civ. n.576/2008). Non si può, quindi, negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, mentre si deve stabilire quale tra esse … Continua a leggere...
Condominio: i lavori di soprelevazione e l’esclusione di polizza

Condominio: i lavori di soprelevazione e l’esclusione di polizza

La controversia originava dal crollo parziale di un solaio al settimo piano di un edificio condominiale che danneggiava due appartamenti sottostanti, mentre all’ottavo piano, occupato da altro appartamento di proprietà, erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione del terrazzo. Per i danni occorsi, il Condominio chiedeva di essere manlevato dal proprio Assicuratore ed i giudizi di merito si concludevano con la condanna al risarcimento del Condominio responsabile ex art.2051 c.c. , quale custode delle cose che hanno cagionato danno, a causa dei lavori di sopraelevazione compiuti all’ottavo piano, in solido con i proprietari dell’appartamento sito nello stesso piano, quali corresponsabili del danno. I danni in questione dipendevano da difetti di costruzione della sopraelevazione che poggiava su un solaio di copertura non idoneo a sostenere il carico di un piano ulteriore e che la parete esterna non era stata edificata in corrispondenza di una parete del piano inferiore, cosicché questa scaricava il proprio peso su un punto del solaio non sorretto da un muro portante o comunque da un elemento idoneo a gravarsi del nuovo carico. Veniva, però, rigettata la domanda di garanzia nei confronti dell’Assicuratore poiché le condizioni di polizza escludevano la garanzia per i danni cagionati da lavori di sopraelevazione. … Continua a leggere...
Incendio: la polizza danni ed il terzo danneggiante

Incendio: la polizza danni ed il terzo danneggiante

La Cassazione civile n.9003/2023 ha ricordato il principio espresso dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.12565/2018, per cui: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Nel caso in esame, si chiedeva il risarcimento dei danni causati allo stabile a seguito dell’incendio verificatosi nella parte confinante dello stesso immobile di proprietà di terzi. L’immobile del danneggiato era assicurato con apposita polizza danni per cui, l’importo dell’indennità assicurativa derivante dalla assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato aveva riscosso, in conseguenza di quel fatto, andava detratta dall’ammontare del danno risarcibile. In ossequio al principio indennitario, inoltre, l’assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo dall’assicuratore, non può agire per l’intero nei confronti del terzo responsabile, stante il disposto dell’art.1916 c.c. che trasferisce, con il pagamento dell’indennità assicurativa, il diritto di surroga contro il terzo, all’Assicuratore. In conformità a detti principi, infatti, era stata correttamente detratta la somma percepita dal danneggiato dal proprio Assicuratore, da quella liquidata complessivamente a titolo di danno patrimoniale, restando un danno residuo che doveva essere, ulteriormente, risarcito a carico dei danneggiante, oltre agli interessi e rivalutazione.
La responsabilità verso i terzi dell’immobile locato

La responsabilità verso i terzi dell’immobile locato

La Cassazione Civile n.10983/2023 é tornata ad esprimersi sulle responsabilità del proprietario e conduttore d’immobile, in particolare sull’individuazione del soggetto titolare del potere di custodia per danni cagionati a terzi, ai sensi dell’art.2051 cod. civ.. La S.C. , come da orientamento consolidato, ha ribadito “.. quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della res locata, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Vds. Cass. civ. n.21788/2015; Cass. civ. n. 11815/2016; Cass. civ. n.28228/2019; Cass. civ. n.30729/2019). Nel caso in esame, il danno era stato originato, a seguito di un guasto elettrico, da una caduta dal palco del cine-teatro ed era stata correttamente esclusa, in applicazione dell’illustrato principio, la responsabilità della proprietà. Il palco, infatti, rientrava certamente negli scopi del contratto di locazione funzionale proprio allo sfruttamento commerciale dell’immobile e l’impianto elettrico, funzionale anch’esso ai … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La fuga di gas provenne da una stufa a gas e si accertò che elementi della muratura interna della canna fumaria, staccandosi, ostruirono il condotto e che l’installatore della stufa non aveva realizzato una “camera di raccolta”, per prevenire il rischio di ostruzioni della canna. Il locatario dell’immobile perse la vita in conseguenza di una intossicazione da monossido di carbonio. Sul caso, la Corte di Cassazione civile n.25766/2023 ha ricordato che l’art.2051 c.c. stabilisce che il proprietario risponde del danno causato “dalla cosa” in sua custodia e che il presupposto per l’applicazione della norma è dunque l’esistenza di un nesso di causa tra la cosa e il danno. Per poter valutare il nesso causale del danno si doveva, quindi, stabilire: “..a) se il danno si sarebbe comunque verificato, con ragionevole probabilità, quand’anche dall’Interno della canna fumaria non si fossero verificati distacchi; b) se le norme (ivi comprese quelle di comune prudenza) sulla manutenzione delle canne fumarie hanno lo scopo di prevenire il riflusso di fumi e gas all’interno delle abitazioni; c) se la vittima sarebbe stata comunque esposta al rischio, anche in assenza del fatto illecito.”. Come affermato dalla S.C.: “La responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla … Continua a leggere...