Cos’è il caso fortuito nei danni da insidie stradali?

Cos’è il caso fortuito nei danni da insidie stradali?

L’art.2051 del Codice Civile sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”. La norma prevede che il soggetto, per il fatto di trovarsi nella condizione di controllare i pericoli della cosa custodita, risponde dei danni dalla stessa arrecati, per la sola sussistenza del nesso di causa con il fatto dannoso. L’unico caso in cui il custode può andare esente da responsabilità è la prova del caso fortuito, ovvero di un evento in grado d’interrompere il suddetto nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno. In caso d’insidie stradali, l’ente custode della pubblica via, può quindi essere esente da responsabilità, nel danno derivante dalla cosa in custodia, solo se riesce a dimostrare che l’evento dannoso era del tutto imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Deve trattarsi in sostanza di un evento totalmente fuori dal controllo dell’ente, che neppure attraverso un’attività di manutenzione costante, diligente e immediata, avrebbe potuto evitare, visto che è stato in grado di esplicare la sua potenzialità offensiva, prima che il custode potesse intervenire ed evitare il danno. Ora, poiché la norma richiede la prova positiva del caso fortuito, l’ente ha la … Continua a leggere...
Cos’è la forza maggiore?

Cos’è la forza maggiore?

La forza maggiore è una forza esterna che determina un soggetto a compiere una certa azione, senza che costui vi si possa opporre. Santoro la definisce come “un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza”. Dal punto di vista normativo, la forza maggiore è contemplata dall’art.45 c.p., secondo il quale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.” Come si evince dalla lettura della norma quindi, al pari del caso fortuito la forza maggiore rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza da cui discende la non punibilità del soggetto agente. Per chiarezza pertanto occorre distinguere, precisando che per caso fortuito si intende quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce all’improvviso nell’azione del soggetto agente, mentre per forza maggiore si fa riferimento a un evento della natura o del fatto dell’uomo imprevedibile o, pur se prevedibile, impossibile da impedire. La forza maggiore quindi assume un carattere più oggettivo poiché non contempla la possibilità, per l’agente, di superarla. La distinzione tra i due concetti non solo non è lieve, ma si riflette nel contenuto, … Continua a leggere...
Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Per evento imprevedibile ed eccezionale si intende quel fenomeno che, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, é capace d’interrompere il nesso di causa tra la condotta e il danno e quindi di esonerare da ogni responsabilità il custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. codice civile. Uno degli esempi più tipici è rappresentato da quegli eventi climatici e atmosferici, frutto di repentini cambiamenti, che rendono impossibile intervenire immediatamente e impedire così l’evento dannoso, così come il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Non sempre però il custode può invocare l’evento imprevedibile ed eccezionale, ovvero il caso fortuito, per ritenersi esonerato dalla responsabilità contemplata dall’articolo 2051 c.c. del codice civile. Recente giurisprudenza infatti, in riferimento agli eventi climatici descritti, ritiene che, grazie ai progressi della scienza, non è sempre vero che gli stessi siano assolutamente imprevedibili o eccezionali. Ne consegue che, in presenza della aumentata capacità di previsione dei mutamenti meteorologici, è obbligo della pubblica amministrazione provvedere a una costante e adeguata manutenzione delle strade e pulizia dei corsi d’acqua. Diversamente essa deve essere ritenuta colpevole del danno subito dagli utenti della strada. Un evento infatti, per essere considerato eccezionale, deve rappresentare un quid imponderabile, che si inserisce nella serie … Continua a leggere...
Fenomeni meteorologici: insufficienti misure della P.A.

Fenomeni meteorologici: insufficienti misure della P.A.

Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si é esclusa l’ipotesi del “caso fortuito o della forza maggiore” invocabile dal custode, quale esimente della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici, anche, di particolare forza e intensità, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle misure adottate (nel nostro caso, da un Comune), volte ad evitarne l’accadimento, in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. Così si è pronunciata la Cassazione civile n.8466/2020 in relazione ad un danno da allagamento da fenomeno metereologico, occorso ad un privato, ove l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare “caso fortuito o forza maggiore” idonei ad escludere la responsabilità del custode (il Comune) per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento. E’ necessario, pertanto, distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima e solamente in quest’ultima ipotesi si potrà configurare il “caso fortuito”. In relazione, poi, alla prova del danno, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, è … Continua a leggere...
Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Il carattere eccezionale del “nubifragio” non poteva essere contenuto adeguatamente da nessuna conduttura fognaria. Con questa valutazione complessiva, la Corte di merito rigettava la richiesta di risarcimento del danno verso il Comune, da parte di una carrozzeria che aveva subito un “catastrofico allagamento” cagionato, secondo la ricorrente, dall’inadeguatezza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane (ex artt.2043 e 2051 del cod. civ.). La Cassazione civile n.4177/2020 prendeva atto di tale decisione e seppur altri fenomeni simili si fossero già verificati in altre occasioni e segnalati al Comune, la Corte di merito aveva ritenuto che “in presenza di un nubifragio di tale portata, qualunque rete fognaria non avrebbe retto anche se fosse stata potenziata e la riprova dell’adeguatezza della fognatura, al deflusso normale delle acque piovane, è dato dalla circostanza che fatti analoghi e di simile portata non si sono ripetuti”. Veniva, pertanto, ricondotto il fenomeno causativo del danno “.. nella ristretta cornice dell’esimente del “caso fortuito”, in grado di interrompere il nesso causale tra fatto addebitato alla pubblica amministrazione (inadeguatezza della rete fognaria a contenere fenomeni atmosferici) ed evento dannoso (allagamento dell’officina), con argomentazioni che si dimostrano del tutto coerenti con la ricostruzione della vicenda, fondata su una indagine peritale … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la BCE ed il rischio fisico da calamità naturali

Rischi finanziari: la BCE ed il rischio fisico da calamità naturali

La Banca d’Italia illustra i nuovi indicatori per la valutazione dell’impatto dei rischi climatici sul settore finanziario così come indicato dalla Banca Centrale Europea (BCE), in tema di finanza sostenibile. Gli indicatori analitici sul rischio fisico misurano gli effetti sulla performance dei portafogli delle istituzioni finanziarie dovuti a eventi naturali estremi connessi al cambiamento climatico, quali inondazioni (fluviali e costiere), incendi, frane, erosione, uragani e stress idrico. Le aziende colpite da eventi estremi potrebbero avere difficoltà nel rimborsare i debiti, oppure gli attivi a garanzia dei prestiti potrebbero subire una riduzione del proprio valore, con ripercussioni negative sul sistema finanziario. La BCE accelererà lo sviluppo di nuovi modelli e condurrà analisi teoriche ed empiriche per monitorare le implicazioni del cambiamento climatico e delle relative politiche per l’economia, il sistema finanziario e la trasmissione della politica monetaria alle famiglie e alle imprese attraverso i mercati finanziari e il sistema bancario. Si elaboreranno nuovi indicatori sperimentali, per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le loro esposizioni ai rischi fisici connessi al clima. La BCE inizierà a effettuare prove di stress a fronte del rischio climatico sul bilancio dell’Eurosistema e valuterà se le agenzie di rating accettate nell’ambito del quadro di riferimento dell’Eurosistema … Continua a leggere...
Legge di bilancio 2024: l’assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali

Legge di bilancio 2024: l’assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali

LEGGE 30 dicembre 2023, n.213.
 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Supplemento ordinario n.40/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n.303) *** ESTRATTO “101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (primo comma, art.2424 c.c.) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 102. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in … Continua a leggere...
Superbonus 110%: gli obblighi assicurativi nei territori colpiti da eventi sismici

Superbonus 110%: gli obblighi assicurativi nei territori colpiti da eventi sismici

Con Decreto Legge n.212/2023 (Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.) si stabilisce al comma 2, art.2 della norma che: “2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.”.
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202: proroga assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202: proroga assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n.202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227) (GU n.302 del 27-12-2024) ESTRATTO OMISSIS Art. 13 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy 1. All’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025». OMISSIS Art. 22 – Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 dicembre 2024