La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

Il conduttore di un immobile chiedeva al locatore il rimborso dei canoni non dovuti ed il risarcimento dei danni subiti per assenza dei titoli amministrativi indispensabili per l’esercizio di una attività commerciale, in particolare, del certificato di prevenzione incendi. La Cass. civ. n.2174/2023, nel caso in esame, ne osservava l’infondatezza ribadendo come, nell’ambito degli oneri propri del conduttore, vi sia l’impegno al conseguimento di tutti i titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell’attività destinata ad essere esercitata all’interno dell’immobile locato, in particolar modo quando il locatore non ne abbia espressamente assunto alcun onere e il conduttore abbia espressamente riconosciuto, in sede di conclusione del contratto, la piena idoneità dell’immobile locato al conseguimento degli scopi connessi l’attività. Dal contratto di locazione, infatti, emergeva che il conduttore si sarebbe fatto carico di adottare “ogni cautela dall’unità sanitaria locale o da qualsiasi altro ente preposto al fine di soddisfare le norme legislative vigenti”. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di locazione ad uso non abitativo, sancisce che “.. il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale convenuta dà luogo alla responsabilità del locatore nel solo caso in cui lo stesso abbia assunto l’impegno … Continua a leggere...
Cosa sono il certificato di assicurazione e il contrassegno?

Cosa sono il certificato di assicurazione e il contrassegno?

Ai sensi dell’art.127 del Codice delle Assicurazioni Private, l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria (in caso di coassicurazione), da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’art.1901, secondo comma, del codice civile e dall’art.122, comma 3, cod. ass.. Il Regolamento IVASS n.34/2010, all’art.10 chiarisce che nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica. Da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo, il “certificato di assicurazione” è pertanto il documento che attesta l’esistenza della copertura assicurativa. Esso indica il periodo per il quale è stato pagato il premio e entro il quale la copertura è operante, i dati del contraente, il numero della polizza, la targa e la tipologia di veicolo e i dati identificativi della compagnia. … Continua a leggere...