Polizza vita: il rimborso del premio pagato non goduto

Polizza vita: il rimborso del premio pagato non goduto

Il contratto di finanziamento prevedeva che la restituzione sarebbe avvenuta, in rate mensili, mediante cessione di un quinto dello stipendio del mutuatario ed il costo del finanziamento includeva un premio assicurativo per la stipula di un’assicurazione sulla vita del mutuatario. Dopo un anno dalla stipula del finanziamento, il mutuatario chiese di estinguere anticipatamente il mutuo e versò, a tal fine, la relativa somma. Sette anni dopo l’estinzione, il mutuatario chiese alla Compagnia di Assicurazione la restituzione della quota-parte dei premi assicurativi pagati e non goduti, a seguito dell’ anticipata restituzione del finanziamento. Nel contenzioso che ne seguì, il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione della frazione di premio relativa al periodo assicurativo non goduto fosse un credito scaturente dal contratto, come tale soggetto alla prescrizione biennale ex articolo 2952 c.c., e non alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione Civile n.6413/2023, a contrario, ha ribadito che “nell’assicurazione sulla vita il pagamento del premio è commisurato all’età del portatore di rischio e alla durata del contratto … sicché, quando …….. il premio sia pagato in unica soluzione ed anticipatamente, se il rischio cessa ante tempus la frazione di premio pagata a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un … Continua a leggere...
Il mutuo con cessione del V stipendio: assicurazione e usura

Il mutuo con cessione del V stipendio: assicurazione e usura

Come ribadito da Cass. civ. n.5593/2025 alla luce delle numerosissime pronunce sull’usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto “ … ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice..”. (tra le tante, Cass. civ. n.29501/2023). Nel caso in specie, la cliente aveva stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio ed era stata costretta a stipulare una polizza assicurativa tramite la società finanziatrice. Per detto mutuo, da lei estinto anticipatamente dopo 50 rate (su un totale di … Continua a leggere...
CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

L’assicurato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulava una polizza assicurativa per la perdita d’impiego in abbinamento ad un contratto di mutuo. La polizza prevedeva, per le rate scadenti durante il periodo di disoccupazione, un indennizzo pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento per un determinato numero di mesi. Detto assicurato veniva, poi, licenziato per fatti sopravvenuti e per cause a lui non imputabili e la Compagnia di ass.ni gli corrispose il relativo indennizzo. Il lavoratore veniva, successivamente, riassunto con un contratto di lavoro a termine, alla cui scadenza, rimaneva di nuovo disoccupato e chiedeva l’indennizzo dell’ulteriore periodo di disoccupazione, ma tale indennizzo gli veniva negato. In sede di contenzioso, la Corte d’Appello motivava il diniego dell’indennizzo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a termine che non costituisce sinistro e non dà luogo ad uno stato di disoccupazione, rientrante nella fattispecie del sinistro indennizzabile in polizza. In conformità alla decisione di merito, Cass. civ. n.10475/2025 ne ripercorreva le motivazioni: “ a) l’art. …. delle condizioni generali di contratto stabilisce, senza prevedere eccezioni e senza distinguere tra il primo sinistro e quelli successivi, che la copertura assicurativa non opera se la perdita del lavoro consegue alla cessazione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: l’assicurazione del mutuo e il TEG (tasso effettivo globale)

Rischi finanziari: l’assicurazione del mutuo e il TEG (tasso effettivo globale)

Il ricorrente in Cassazione chiedeva che venisse annullato, per vizio del consenso, il contratto di mutuo stipulato con una società finanziaria, previa cessione del quinto dello stipendio, dopo essersi accorto che oltre agli interessi, le commissioni cessionario, le commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario, erano stati aggiunti i costi assicurativi non ricompresi nel tasso d’interesse applicato. La Corte di Cassazione Civile n.17466/2020 ha ritenuto sussistere l’usurarietà del tasso praticato “.. poiché ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art.644, comma 4, codice penale, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.”. La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art.1815, comma 2, cod. civ.) si basa non solo nella L.n.108/1996, il cui l’art.2, individua la soglia non superabile nel tasso medio aumentato della metà, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), ma anche nell’art. 644, co. 4, cod. pen.. E’ proprio quest’ultima norma che intende impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione. Non vi è dubbio che, nel caso specifico, si … Continua a leggere...
Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

La famiglia delle cc.dd. “assicurazioni delle perdite pecuniarie” è ampia e trasversale nell’ambito delle varie tipologie di rischio, tra queste, le cc.dd. PPI (Payment Protection Insurance). Queste polizze assicurative sono abbinate, in genere, ai mutui e finanziamenti e assicurano il consumatore per l’eventuale mancata restituzione dell’importo del finanziamento ricevuto a seguito di una serie di eventi che possono ridurre, limitare o annullare la capacità di rimborso. Eventi che possono colpire la persona del finanziato (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) e/o l’oggetto del finanziamento (es. danni o perdita per incendio, eventi dannosi etc. dell’immobile mutuato). La garanzia assicurativa interviene per estinguere, interamente o parzialmente, il debito residuo per quanto dovuto al finanziatore. Nell’ambito della più ampia casistica delle cc.dd. assicurazioni delle “perdite pecuniarie”, l’art.2, comma 3, n.16 cod. ass. definisce le “Perdite pecuniarie” come: “Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;” Una descrizione omnicomprensiva di tutte le tipologie di rischio rientranti nel concetto di “perdita economica” e/o di … Continua a leggere...