Polizza vita: il rimborso del premio pagato non goduto

Il contratto di finanziamento prevedeva che la restituzione sarebbe avvenuta, in rate mensili, mediante cessione di un quinto dello stipendio del mutuatario ed il costo del finanziamento includeva un premio assicurativo per la stipula di un’assicurazione sulla vita del mutuatario. Dopo un anno dalla stipula del finanziamento, il mutuatario chiese di estinguere anticipatamente il mutuo e versò, a tal fine, la relativa somma. Sette anni dopo l’estinzione, il mutuatario chiese alla Compagnia di Assicurazione la restituzione della quota-parte dei premi assicurativi pagati e non goduti, a seguito dell’ anticipata restituzione del finanziamento. Nel contenzioso che ne seguì, il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione della frazione di premio relativa al periodo assicurativo non goduto fosse un credito scaturente dal contratto, come tale soggetto alla prescrizione biennale ex articolo 2952 c.c., e non alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione Civile n.6413/2023, a contrario, ha ribadito che “nell’assicurazione sulla vita il pagamento del premio è commisurato all’età del portatore di rischio e alla durata del contratto … sicché, quando …….. il premio sia pagato in unica soluzione ed anticipatamente, se il rischio cessa ante tempus la frazione di premio pagata a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un … Continua a leggere...