L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

Come ribadito da Cass. civ. n.8701/2022 in relazione a quanto sancito da Cass. civ. n.24210/2019, “.. affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art.1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art.1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915, secondo comma, cod. civ.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vds. ,anche, Cass. civ. n.1196/1989).
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex art.1915 cod. civ., inoltre, non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Cass. civ. n.14579/2007 e Cass. civ. n.13355/2015).
La S.C., pertanto, nel dare convinta adesione e ulteriore continuità a tali decisioni ha ritenuto che, nel caso in esame attinente la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita di calcio, non risultava essere stata mai ipotizzata … Continua a leggere...