L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

Come ribadito da Cass. civ. n.8701/2022 in relazione a quanto sancito da Cass. civ. n.24210/2019, “.. affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art.1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art.1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915, secondo comma, cod. civ.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vds. ,anche, Cass. civ. n.1196/1989).
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex art.1915 cod. civ., inoltre, non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Cass. civ. n.14579/2007 e Cass. civ. n.13355/2015).
La S.C., pertanto, nel dare convinta adesione e ulteriore continuità a tali decisioni ha ritenuto che, nel caso in esame attinente la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita di calcio, non risultava essere stata mai ipotizzata … Continua a leggere...
Polizza assicurativa: la perizia contrattuale e l’arbitrato

Polizza assicurativa: la perizia contrattuale e l’arbitrato

In tema di erronea qualificazione di una clausola compromissoria contenuta in una polizza assicurativa sull’arbitrato irrituale concernente la valutazione e liquidazione del danno, per cui la perizia era impugnabile solo per errore, violenza, dolo, (tipici vizi di annulIamento dei negozi giuridici), ovvero per violazione dei patti contrattuali (Cass. civ. n.11799/2022) è utile ripercorrere la giurisprudenza di legittimità sulla natura dell’”arbitrato” e della “perizia contrattuale”. Come ricordato da Cass. civ. n. 31245/2021 “..si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva ( Cass. civ. n.10705/2007 ). Con la perizia contrattuale che realizza un accertamento nella fase dell’esecuzione del contratto, si deferisce ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. La caratterizzazione … Continua a leggere...
Lo scoperto di polizza non è una clausola vessatoria

Lo scoperto di polizza non è una clausola vessatoria

La clausola di polizza che comporta l’obbligo dell’assicurato di rivalere l’assicuratore di una certa percentuale di quanto corrisposto a terzi in esecuzione della polizza, non comporta alcuna limitazione di responsabilità della compagnia assicuratrice, bensì una mera delimitazione dell’oggetto del contratto e pertanto non ha natura vessatoria. Sul tema, come ricordato da Cass. civ. n.13606/2023, nel contratto di assicurazione, le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito sono da considerarsi come clausole limitative della responsabilità e per gli effetti dell’art.1341 c.c., richiedono la necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto. Le clausole, invece, che attengono l’oggetto del contratto e che, quindi, riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa specificando il rischio garantito, non richiedono un’espressa approvazione scritta ex art.1341 c.c.. (Vds. Cass. civ. n.15598/2019; Cass. civ. n.23741/2009). Per tali premesse, conclude la S.C., la clausola contrattuale che delimiti i termini della somma assicurata, lasciando una porzione della prestazione economica a carico dell’assicurato, è da ritenersi destinata a identificare l’oggetto del contratto di assicurazione poiché svolge la funzione di delimitare il rischio assicurato, non rientrando tra le c.d. “clausole vessatorie” di cui all’art.1341, secondo comma, c.c., proprio perché non stabilisce, a favore … Continua a leggere...
Leasing: l’appendice di vincolo della polizza

Leasing: l’appendice di vincolo della polizza

Come ricordato da Cass. civ. n.36127/2023, in un contratto di assicurazione si può prevedere, accanto o in sostituzione dell’assicurato, un altro beneficiario al quale far conseguire l’indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così “vincolata” nel caso in cui si dovesse verificare l’evento a cui è correlata la garanzia assicurativa. Il tutto, tramite l’inserimento di una clausola di vincolo o di una cd. “appendice di vincolo”. Tale “appendice di vincolo›” consiste in un accordo trilaterale per cui l’assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l’indennizzo direttamente nelle mani del vincolatario, ovvero a non versarlo all’assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso. Il riconoscimento di simili clausole, da parte della giurisprudenza di legittimità, deriva dalla derogabilità dell’art.1891, secondo comma, cod. civ., che non è compreso tra le norme sul contratto di assicurazione inderogabili indicate all’art.1932 cod. civ.. La legittimazione a rivendicare l’indennizzo da parte del beneficiario rappresenta un autonomo suo credito nei confronti dell’assicuratore e, quindi, senza passare per il patrimonio del contraente o dell’assicurato. Viene, pertanto, conferito al beneficiario e a lui soltanto la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, a sinistro avvenuto, la prestazione indennitaria. Osserva la S.C.: “Nelle operazioni di leasing, la clausola … Continua a leggere...
Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Con l’avvento del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), si é creato un potenziale intreccio tra le c.d. “clausole abusive e vessatorie” di cui agli art.33 e ss. del Codice del consumo che ha modificato gli artt.1469 bis, 1469 ter, 1469 quater, 1469 quinquies e 1469 sexties c.c. e le c.d.“clausole vessatorie” già disciplinate dagli artt.1341 e 1342 c.c.. Lo scopo della disciplina sul “consumo” è quello di individuare nei contratti tra il consumatore e il “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”, le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se é presente un importante lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore. L’accertamento dell’abusività può essere promossa dal consumatore, ma può essere dichiarata d’ufficio, anche, dal Giudice e non produce l’invalidità dell’intero contratto, ma solo l’inefficacia della singola clausola. L’essenziale differenza con le clausole c.d.vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile (inserite nei moduli contrattuali prestampati o nei formulari), consta di una parziale tutela stante la possibilità di una espressa accettazione, da parte del contraente, con la c.d. “doppia firma”. Per semplificare … Continua a leggere...