Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Con l’avvento del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), si é creato un potenziale intreccio tra le c.d. “clausole abusive e vessatorie” di cui agli art.33 e ss. del Codice del consumo che ha modificato gli artt.1469 bis, 1469 ter, 1469 quater, 1469 quinquies e 1469 sexties c.c. e le c.d.“clausole vessatorie” già disciplinate dagli artt.1341 e 1342 c.c.. Lo scopo della disciplina sul “consumo” è quello di individuare nei contratti tra il consumatore e il “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”, le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se é presente un importante lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore. L’accertamento dell’abusività può essere promossa dal consumatore, ma può essere dichiarata d’ufficio, anche, dal Giudice e non produce l’invalidità dell’intero contratto, ma solo l’inefficacia della singola clausola. L’essenziale differenza con le clausole c.d.vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile (inserite nei moduli contrattuali prestampati o nei formulari), consta di una parziale tutela stante la possibilità di una espressa accettazione, da parte del contraente, con la c.d. “doppia firma”. Per semplificare … Continua a leggere...