La riparazione in forma specifica

La riparazione in forma specifica

A causa di una grandinata, una vettura aveva subìto danni e l’assicurato aveva ceduto il credito ad una carrozzeria di sua fiducia, non convenzionata con la compagnia di assicurazioni. Per la riparazione effettuata, però, l’assicuratore offriva una somma inferiore al costo di riparazione, per cui la carrozzeria revocava la cessione e richiedeva il pagamento dell’importo residuo. La società assicuratrice segnalò che il minor importo offerto era dovuto dall’esistenza di una clausola di polizza (descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza sottoscritta) che consentiva all’assicurato stesso di poter fruire di una riduzione del premio di polizza, a fronte dell’impegno di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore. Se tale impegno non fosse stato onorato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia per ricevere, quindi, un indennizzo per equivalente anziché in forma specifica, si sarebbe applicata una franchigia più elevata. L’assicurato, pertanto, chiedeva la declaratoria di nullità o di inefficacia della clausola contrattuale e la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra l’indennizzo erogato e l’indennizzo dovuto. Sull’argomento, già affrontato in sede di legittimità, la Cassazione Civile n.23415/2022 ha riaffermato il principio secondo cui: “..nel contratto di … Continua a leggere...
Condominio: i lavori di soprelevazione e l’esclusione di polizza

Condominio: i lavori di soprelevazione e l’esclusione di polizza

La controversia originava dal crollo parziale di un solaio al settimo piano di un edificio condominiale che danneggiava due appartamenti sottostanti, mentre all’ottavo piano, occupato da altro appartamento di proprietà, erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione del terrazzo. Per i danni occorsi, il Condominio chiedeva di essere manlevato dal proprio Assicuratore ed i giudizi di merito si concludevano con la condanna al risarcimento del Condominio responsabile ex art.2051 c.c. , quale custode delle cose che hanno cagionato danno, a causa dei lavori di sopraelevazione compiuti all’ottavo piano, in solido con i proprietari dell’appartamento sito nello stesso piano, quali corresponsabili del danno. I danni in questione dipendevano da difetti di costruzione della sopraelevazione che poggiava su un solaio di copertura non idoneo a sostenere il carico di un piano ulteriore e che la parete esterna non era stata edificata in corrispondenza di una parete del piano inferiore, cosicché questa scaricava il proprio peso su un punto del solaio non sorretto da un muro portante o comunque da un elemento idoneo a gravarsi del nuovo carico. Veniva, però, rigettata la domanda di garanzia nei confronti dell’Assicuratore poiché le condizioni di polizza escludevano la garanzia per i danni cagionati da lavori di sopraelevazione. … Continua a leggere...
Lo scoperto di polizza non è una clausola vessatoria

Lo scoperto di polizza non è una clausola vessatoria

La clausola di polizza che comporta l’obbligo dell’assicurato di rivalere l’assicuratore di una certa percentuale di quanto corrisposto a terzi in esecuzione della polizza, non comporta alcuna limitazione di responsabilità della compagnia assicuratrice, bensì una mera delimitazione dell’oggetto del contratto e pertanto non ha natura vessatoria. Sul tema, come ricordato da Cass. civ. n.13606/2023, nel contratto di assicurazione, le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito sono da considerarsi come clausole limitative della responsabilità e per gli effetti dell’art.1341 c.c., richiedono la necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto. Le clausole, invece, che attengono l’oggetto del contratto e che, quindi, riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa specificando il rischio garantito, non richiedono un’espressa approvazione scritta ex art.1341 c.c.. (Vds. Cass. civ. n.15598/2019; Cass. civ. n.23741/2009). Per tali premesse, conclude la S.C., la clausola contrattuale che delimiti i termini della somma assicurata, lasciando una porzione della prestazione economica a carico dell’assicurato, è da ritenersi destinata a identificare l’oggetto del contratto di assicurazione poiché svolge la funzione di delimitare il rischio assicurato, non rientrando tra le c.d. “clausole vessatorie” di cui all’art.1341, secondo comma, c.c., proprio perché non stabilisce, a favore … Continua a leggere...
L’appendice di polizza che limita la garanzia non é vessatoria

L’appendice di polizza che limita la garanzia non é vessatoria

L’Assicurato, a seguito di una rapina nel suo esercizio commerciale, chiedeva il relativo indennizzo agli Assicuratori. La copertura assicurativa, nel caso in specie, era composta dalla polizza “Block Policy Polizza di Assicurazione ‘Tutti i Rischi’ per Gioiellieri, Orafi e Banchi di Metalli Preziosi” e prevedeva un indennizzo per tutti i sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, coprendo i danni e/o le perdite derivanti da furti, rapine ed estorsioni. Successivamente, era stata aggiunta un’appendice alla polizza che serviva ad aumentare temporaneamente la copertura assicurativa per un ulteriore massimale, ma che limitava l’assicurazione ai danni da furto e non includeva il rischio di rapina, come previsto nella polizza di riferimento. Gli assicuratori, infatti, per la rapina occorsa avevano indennizzato l’orafo con l’intero massimale previsto nella polizza sottoscritta escludendo l’ulteriore importo garantito con la temporanea appendice integrativa di polizza che non includeva il caso di rapina. L’Assicurato, pertanto, lamentava la mancata applicazione degli articoli 1341 e 1342 del codice civile sostenendo che la mancata sottoscrizione di detta appendice di polizza per la specifica approvazione scritta circa l’esclusione del rischio rapina non avrebbe avuto alcuna validità, e che di dovevano applicare le integrali condizioni della polizza di riferimento. Sul caso la Corte di Cassazione … Continua a leggere...
Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Quali sono le clausole abusive e vessatorie nelle assicurazioni?

Con l’avvento del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), si é creato un potenziale intreccio tra le c.d. “clausole abusive e vessatorie” di cui agli art.33 e ss. del Codice del consumo che ha modificato gli artt.1469 bis, 1469 ter, 1469 quater, 1469 quinquies e 1469 sexties c.c. e le c.d.“clausole vessatorie” già disciplinate dagli artt.1341 e 1342 c.c.. Lo scopo della disciplina sul “consumo” è quello di individuare nei contratti tra il consumatore e il “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”, le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se é presente un importante lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore. L’accertamento dell’abusività può essere promossa dal consumatore, ma può essere dichiarata d’ufficio, anche, dal Giudice e non produce l’invalidità dell’intero contratto, ma solo l’inefficacia della singola clausola. L’essenziale differenza con le clausole c.d.vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile (inserite nei moduli contrattuali prestampati o nei formulari), consta di una parziale tutela stante la possibilità di una espressa accettazione, da parte del contraente, con la c.d. “doppia firma”. Per semplificare … Continua a leggere...