La riparazione in forma specifica

A causa di una grandinata, una vettura aveva subìto danni e l’assicurato aveva ceduto il credito ad una carrozzeria di sua fiducia, non convenzionata con la compagnia di assicurazioni. Per la riparazione effettuata, però, l’assicuratore offriva una somma inferiore al costo di riparazione, per cui la carrozzeria revocava la cessione e richiedeva il pagamento dell’importo residuo. La società assicuratrice segnalò che il minor importo offerto era dovuto dall’esistenza di una clausola di polizza (descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza sottoscritta) che consentiva all’assicurato stesso di poter fruire di una riduzione del premio di polizza, a fronte dell’impegno di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore. Se tale impegno non fosse stato onorato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia per ricevere, quindi, un indennizzo per equivalente anziché in forma specifica, si sarebbe applicata una franchigia più elevata. L’assicurato, pertanto, chiedeva la declaratoria di nullità o di inefficacia della clausola contrattuale e la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra l’indennizzo erogato e l’indennizzo dovuto. Sull’argomento, già affrontato in sede di legittimità, la Cassazione Civile n.23415/2022 ha riaffermato il principio secondo cui: “..nel contratto di … Continua a leggere...