R.C.T.: le clausole ambigue

R.C.T.: le clausole ambigue

La richiesta di risarcimento derivava dal danno patito in conseguenza di perdite di acqua provenienti dalle condotte idriche fognarie comunali, le quali avevano ammalorato alcuni immobili di proprietà delle ricorrenti in Cassazione. La Corte d’appello aveva rigettato la manleva assicurativa poiché la polizza, invocata per il risarcimento, non garantiva tale fattispecie alla luce di una clausola del contratto che recitava: “dall’assicurazione sono esclusi i danni (. . .) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acqua, terreni o culture”. Nel ricorso, invece, le ricorrenti lamentavano che il giudice d’Appello avesse violato l’interpretazione del contratto assicurativo, ai sensi degli artt.1362, 1363 e 1367 c.c.. La Cassazione Civile n.42108/2021 osservava, nel caso in specie, che nell’oggetto della copertura si assicurava il rischio dei danni causati “dall’esercizio delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio in concessione del ciclo idrico integrato” e che “il contratto, …., conteneva due clausole: -) la prima estendeva la copertura della responsabilità civile della società assicurata ai danni causati a terzi e derivanti da “contaminazione da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di condutture”; -) la seconda escludeva la copertura della responsabilità civile della società … Continua a leggere...
R.C.A. : la clausola di risarcimento in forma specifica non é vessatoria

R.C.A. : la clausola di risarcimento in forma specifica non é vessatoria

In tema di “riparazione in forma specifica” nel contratto assicurativo r.c.a., la clausola apposta in polizza non è “vessatoria”. Come ribadito dalla Cassazione Civile n.9267/2025 “Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art.1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato”. (vds. Cass. civ. n.11757/2018; Cass. civ. n.23415/2022; Cass. civ. n.25743/2023). “In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma … Continua a leggere...