R.C.T.: le clausole ambigue

La richiesta di risarcimento derivava dal danno patito in conseguenza di perdite di acqua provenienti dalle condotte idriche fognarie comunali, le quali avevano ammalorato alcuni immobili di proprietà delle ricorrenti in Cassazione. La Corte d’appello aveva rigettato la manleva assicurativa poiché la polizza, invocata per il risarcimento, non garantiva tale fattispecie alla luce di una clausola del contratto che recitava: “dall’assicurazione sono esclusi i danni (. . .) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acqua, terreni o culture”. Nel ricorso, invece, le ricorrenti lamentavano che il giudice d’Appello avesse violato l’interpretazione del contratto assicurativo, ai sensi degli artt.1362, 1363 e 1367 c.c.. La Cassazione Civile n.42108/2021 osservava, nel caso in specie, che nell’oggetto della copertura si assicurava il rischio dei danni causati “dall’esercizio delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio in concessione del ciclo idrico integrato” e che “il contratto, …., conteneva due clausole: -) la prima estendeva la copertura della responsabilità civile della società assicurata ai danni causati a terzi e derivanti da “contaminazione da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di condutture”; -) la seconda escludeva la copertura della responsabilità civile della società … Continua a leggere...