La coassicurazione e la clausola di delega

La coassicurazione e la clausola di delega

Come ribadito dalla Corte di Cassazione Civile n.18591/2019, nel contratto di coassicurazione, disciplinato dall’art.1911 cod. civ., la garanzia assicurativa viene ripartita tra più assicuratori per quote determinate, per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del negozio (a differenza dell’assicurazione plurima o cumulativa), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio. In presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso. L’impegno di più assicuratori, previo versamento di un premio da parte dell’assicurato, è quello di procurare all’assicurato stesso, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Non è, quindi, possibile richiedere l’indennizzo o il risarcimento a tutti i coassicuratori “in solido”, come riaffermato da Cass. civ. n.20935/2024 “..l’obbligazione dei coassicuratori del medesimo rischio è infatti parziaria per espressa previsione di legge, e non … Continua a leggere...