AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

La ricorrente in Cassazione, aveva chiesto la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA, ex AIMA), a pagarle a titolo risarcitorio il residuo premio comunitario per il conferimento di tabacco raccolto, quale premio non ottenuto per la tardiva comunicazione da parte di AIMA dei quantitativi massimi conferibili. La Cassazione Civile n.8394/2020 sull’argomento, dava seguito alla pronuncia della stessa Corte (Cass. civ. n.4153/2019), affermando che l’AGEA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un “facere” e che il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art.2946 c.c.. La S.C. esponeva, così, le motivazioni: “.. L’obbligazione (dell’AGEA) può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art.1173 c.c.). “L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art.2947 c.c.). Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto … occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato … sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola … Continua a leggere...