AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

AGEA: responsabile per ritardata comunicazione della quota di produzione ammessa a contributo

La ricorrente in Cassazione, aveva chiesto la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA, ex AIMA), a pagarle a titolo risarcitorio il residuo premio comunitario per il conferimento di tabacco raccolto, quale premio non ottenuto per la tardiva comunicazione da parte di AIMA dei quantitativi massimi conferibili. La Cassazione Civile n.8394/2020 sull’argomento, dava seguito alla pronuncia della stessa Corte (Cass. civ. n.4153/2019), affermando che l’AGEA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un “facere” e che il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art.2946 c.c.. La S.C. esponeva, così, le motivazioni: “.. L’obbligazione (dell’AGEA) può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art.1173 c.c.). “L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art.2947 c.c.). Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto … occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato … sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola … Continua a leggere...
Le responsabilità da coltivazione della vite e dalla produzione e commercio del vino

Le responsabilità da coltivazione della vite e dalla produzione e commercio del vino

Con la Legge 12 Dicembre 2016, n.238 ed in particolare con gli artt.15, 24, 25, 43, 51, 70, 71, 73, 74 e 76 della Legge n.238/2016 s.m., vengono disciplinati una serie di divieti, oneri e sanzioni, in tema di coltivazione della vite e di produzione e commercializzazione del vino. Sull’argomento, alcune decisioni della Corte di Cassazione: – Cass. civ. n.6352/2022 in relazione alla responsabilità di violazioni per aver sottoposto mosti e vini ad un trattamento enologico sterilizzante con raggi UV-C quale sperimentazione non consentita, ma soggetta ad autorizzazione.In riferimento alla normativa nazionale interna, l’art.1, comma 7, del d.lgs. n.260/2000 sottopone a sanzione amministrativa pecuniaria “chiunque” viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici. A sua volta, il Decreto ministeriale del 2003 stabilisce che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad effettuare prove sperimentali previsti dai Regolamenti CE, i “soggetti interessati” devono presentare una domanda avente un determinato contenuto. La dicitura generalizzata “chiunque”, al pari di quella omnicomprensiva “soggetti interessati”, non può non comprendere, oltre ai produttori vitivinicoli, anche i promotori della pratica sperimentale i quali, inevitabilmente, hanno interesse a che la stessa realizzi i suoi obiettivi; – Cass. civ. n.25069/2021 in tema di … Continua a leggere...
Serre: gli eventi atmosferici e i difetti dell’opera

Serre: gli eventi atmosferici e i difetti dell’opera

“Le serre fisse sono, in genere, dei manufatti a supporto di attività agricole e commerciali. Costruite per soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, la loro installazione prevede una modifica permanente dello stato dei luoghi, sicché occorre l’autorizzazione del Comune anche se i locali si trovano su un’area a destinazione agricola. Pertanto, rientrano nell’ambito dei manufatti destinati, per loro natura, a lunga durata.“ Da queste considerazioni, Cass. civ. n.520/2023 ha affrontato il caso di alcune “serre” andate distrutte a causa di fenomeni atmosferici, ma che presentavano gravi errori progettuali e difformità nell’esecuzione delle opere. A riguardo, trattandosi di edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, menzionati come immobili dall’art.1669 c.c. ed identificabili in riferimento all’art.812 c.c., che rimanda a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio (vds. Cass. civ. n.18289/2020), sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt.1667 e 1669 c.c. per i difetti di costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione. Applicabili, pertanto, i termini per il risarcimento da responsabilità extracontrattuale, ex art.1669 c.c., ovvero contrattuale di adempimento o di riduzione del prezzo e risoluzione, ex art.1667 c.c. verso il … Continua a leggere...