La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

In relazione alle responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, pur considerando che trattasi di attività pericolosa, l’art.2050 c.c. si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). Da tale premessa, la Cassazione Civile n.4654/2024 ha ribadito quanto già affermato da Cass. civ. n.7027/2021 e Cass. civ. n.6296/2013, confermando il seguente principio: “La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art.840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la … Continua a leggere...
Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Con la stipula di un contratto d’appalto per lavori di manutenzione, il committente pubblico mantiene la qualità di “custode”, ex art.2051 c.c., non realizzandosi il concreto e materiale spossessamento dell’area, tanto meno, se aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente dall’esterno. L’ente proprietario, infatti, ai sensi dell’art.14 del Codice della strada e per i Comuni, anche, dall’art.5 r.d. 15 novembre 1923, n.2506, è obbligato a provvedere alla manutenzione della strada e prevenire situazioni di pericolo. Segnalare, pertanto, “..qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”. La presenza di un ostacolo, quindi, sulla sede stradale, pur se proveniente da un’area esterna, non è sufficiente ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non provi il … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori e la vigilanza

Il direttore dei lavori e la vigilanza

La Cassazione civile n.9572/2024 ha ribadito i consolidati principi di diritto enunciati in tema di responsabilità da vigilanza e sorveglianza del direttore dei lavori. Nel caso in esame, la S.C., ha affermato “.. che fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all’impresa esecutrice degli stessi l’espressa direttiva tecnica relativa alla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, in considerazione delle peculiarità della situazione dei luoghi (e, deve aggiungersi, di verificare successivamente che detta guaina fosse stata effettivamente e correttamente applicata), eventualmente correggendo una diversa indicazione del direttore di cantiere o della stessa società committente in proposito. Inoltre, in caso di mancata conformazione a tale direttiva dell’impresa esecutrice dei lavori o di omesso acquisto dei necessari materiali da parte della stessa committente, era comunque onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e, finanche, disporre, in mancanza, la sospensione dei lavori stessi (ovvero rifiutarsi di proseguire nel proprio incarico).”. Secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi … Continua a leggere...
Committente e appaltatore: il concorso di colpa

Committente e appaltatore: il concorso di colpa

La committente aveva chiesto il risarcimento del danno subito dal crollo del braccio di una gru e causato dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, ma si accertava, nel merito, una corresponsabilità della committente nell’accadimento dell’evento dannoso. 
Si ritenne sussistente la prevalente responsabilità dell’appaltatore, in quanto le funi che reggevano il braccio della gru si erano sfilate a causa dell’errato serraggio dei morsetti e si accertò, altresì, la responsabilità concorrente della committente per aver avallato la scelta di posizionare in senso verticale il braccio della gru. Il tutto, anche, a seguito degli accordi contrattuali che imponevano alla committente la “supervisione e la fornitura delle funi”. La Corte di Cassazione civile n.1475/2022, nella disamina del caso, ha affermato come l’art.1227, comma 1, c.c., nello stabilire se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ne diminuisce il risarcimento ed obbliga il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, al fine di indagare sull’eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza sulla genesi del danno. Seppur, nel contratto di appalto, il committente non è obbligato a sorvegliare l’esecuzione delle opere che, normalmente, avviene con piena autonomia dell’appaltatore è, però, tenuto … Continua a leggere...
Appaltatore: i termini per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Appaltatore: i termini per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti

Come riaffermato da Cass. civ. n.12350/2024, secondo i costanti orientamenti giurisprudenziali: “… il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art.1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.”. L’importanza degli accertamenti tecnici, a tal fine, è stata sottolineata anche (Cass. civ. n.1463/2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendo chiedere al danneggiato l’onere di proporre azioni generiche a mero carattere esplorativo. Sull’argomento vds. Cass. civ. n.32687/2019; Cass. civ. n.10048/2018, Cass. civ. n.24486/2017; Cass. civ. n.9966/2014).
Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Nel trasporto intermodale la disposizione di cui all’art.12 del d.m. 18/11/1982, individua la distanza utile, ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto, in quella più breve intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della merce trasportata. In particolare, il corrispettivo complessivo per i trasportatori, cui è riconosciuto il diritto di applicare le c.d. tariffe a forcella, deve essere in ogni caso commisurato ai criteri della minore onerosità e della maggiore rapidità per il committente. La corte territoriale aveva ritenuto legittima la scelta esercitata dal trasportatore per un percorso terrestre più lungo, a fronte della significativa riduzione dei costi e della durata della tratta marittima del percorso complessivo. Il collegio di Cass. Civ. n.8344/2017 osservava sull’argomento che la norma dell’art.12 del d.m. 18/11/1982, si riferisce ad una sola forma di trasporto (quello terrestre) non attinente al c.d.trasporto intermodale (come quello oggetto d’esame) che, viceversa, trova, nell’art.10 del d.m. 18/11/1982 un suo principio di disciplina. Detto articolo, infatti, non detta nessuna regola espressa circa le modalità di calcolo della somma tra le due diverse componenti tariffarie riferite alle diverse tratte (nella specie, a quella terrestre e a quella marittima), limitandosi unicamente ad articolare il calcolo complessivo del … Continua a leggere...
Le responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici

Le responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici

Come ribadito da Cass. civ. n.14588/2024 “Il fondamento della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici riposa nell’art.28 Cost., in base al quale: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. La Suprema Corte, in occasione di un contenzioso tra privato e pubblico, ha ripercorso le disposizioni normative generali, attualmente vigenti, in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, la S.C. ha ricordato che “la Corte costituzionale ha più volte statuito che l’art.28 Cost….. stabilisce la responsabilità “diretta” per violazione di diritti non soltanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, ma anche dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che …. la responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico può essere fatta valere “anteriormente o contestualmente” a quella dei funzionari e dei dipendenti (avendo carattere concorrente o solidale e non sussidiario).”. (vds. tra le altre, Corte cost. n.64/1992, Corte cost. n. 18/1989, Corte cost. n.26/1987, Corte cost. n.148/1983 e Corte cost. n. 123/1972). … Continua a leggere...
Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Presso un Polo Fieristico si era gravemente infortunato, durante il montaggio di una grande tenda, un collaboratore di un’azienda committente che doveva allestire un’area espositiva, concessale in godimento. L’impresa, a seguito di condanna al risarcimento dei danni, lamentava in Cassazione che la prestazione dell’infortunato “.. fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante” e che non era stata considerata “.. l’ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti … e dunque la necessaria prova del nesso di causalità tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile”. Nella trattazione del ricorso, la Cass. Civ. n.4358/2022 affrontava le due tematiche osservando, in primo luogo, che l’infortunato (collaboratore volontario e gratuito, secondo l’azienda) non poteva considerarsi “appaltatore” terzo, in assenza di una necessaria organizzazione imprenditoriale e visto che si trattava di un dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo dei mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l’esecuzione della prestazione. Nel caso, quindi, di una prestazione d’opera (ex art.2222 c.c.) o di servizio in via autonoma si deve, normalmente, ritenere che questa sia a titolo oneroso, anche se assente la preventiva determinazione del compenso, ma … Continua a leggere...
Edilizia: attività pericolosa

Edilizia: attività pericolosa

La Cassazione Civile n.21603/2024 ha ricordato in tema di “attività pericolose” come l’attività edilizia, sopratutto, “.. quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dall’art.2050 c.c.”. (vds. Cass. civ. n. 1954/2003; Cass. civ. n.10300/2007; Cass. civ. n.8688/2009). La S.C. ha osservato che “E’ principio consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell’art.2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. …….. Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all’esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003). Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore … Continua a leggere...