L’attività di riscossione premi del sub-agente

L’attività di riscossione premi del sub-agente

Un sub-agente, intestatario di un conto corrente presso una Banca, pose all’incasso su detto conto numerosi assegni bancari e circolari muniti di clausola d’intrasferibilità, emessi dai clienti all’ordine della Compagnia di Assicurazioni per il pagamento dei premi di polizze assicurative. A seguito della scoperta di gravissime irregolarità e delle conseguenti richieste di risarcimento da parte dei clienti, l’Agente Generale, responsabile per i danni subiti dagli stessi, provvide a denunciare il sinistro al proprio Assicuratore della responsabilità civile professionale, chiedendo di essere tenuto indenne da qualsiasi somma dovuta a terzi. L’assicuratore dell’Agente Generale rimborsò le somme dovute ai clienti, accollandosi le relative controversie e convenne in giudizio la Banca, surrogandosi nel diritto di regresso spettante al proprio assicurato, per il risarcimento dei danni per illegittima negoziazione dei titoli. Sul caso, in sede di merito, i giudici aditi furono divergenti nelle rispettive pronunce e la Cassazione Civile n.16582/2023 nella relativa disamina ha osservato che il mandato di agenzia conferito al sub-agente comportava, anche, l’autorizzazione dello stesso ad aprire un conto corrente destinato al compimento delle operazioni collegate allo svolgimento dell’attività professionale specificamente esercitata, nonché la legittimazione al versamento delle somme riscosse ed alla negoziazione degli assegni ricevuti in pagamento dei premi, la … Continua a leggere...
Agente di assicurazione: la giusta causa di recesso per l’appendice di polizza non autorizzata

Agente di assicurazione: la giusta causa di recesso per l’appendice di polizza non autorizzata

La Cassazione Civile n.16947/2023 ha respinto il ricorso volto ad accertare l’insussistenza della giusta causa di recesso verso un agente di assicurazione ed il riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le conseguenti indennità in ordine al rapporto di agenzia intercorso fra le parti, per il comportamento di detto agente attinente la redazione di una appendice contrattuale, non autorizzata dalla Compagnia di ass.ni. Si trattava di un’estensione dei rischi di una polizza assicurativa con il successivo tentativo di utilizzarla, anche se predisposta molto tempo prima del sinistro e, comunque, utilizzabile in occasione di tutti i possibili sinistri futuri, ledendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la preponente/mandante. La S.C. ha osservato che “.. secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – (fra le altre, Cass. civ. n.29290/2019), l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’ art.2119 c.c., comma 1 in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto … Continua a leggere...
Agenzia di assicurazioni: la violazione della mandante nell’accordo di liberalizzazione del portafoglio

Agenzia di assicurazioni: la violazione della mandante nell’accordo di liberalizzazione del portafoglio

Veniva accertata la violazione dell’accordo di liberalizzazione e la sussistenza del danno a favore dell’agenzia di assicurazioni poiché l’Impresa mandante aveva disdettato le polizze facenti parte del portafoglio clienti dell’agenzia, prima della scadenza dell’accordo di liberalizzazione, non consentendo così all’agente di formulare una propria proposta per la stipula di una nuova polizza con un diverso assicuratore e determinando la perdita dei clienti nonché un sicuro calo di fatturato. La Cassazione Civile n.21909/2023 sul tema, ha osservato come “.. In virtù degli accordi nazionali regolanti i rapporti di agenzia, l’agente, all’atto del recesso ad nutum della controparte, poteva optare per il pagamento di un’indennità di un dato importo o chiedere la liberalizzazione del portafoglio, nel qual caso il vantaggio astrattamente conseguibile sarebbe dipeso dalla scelta dei clienti di recedere dal precedente rapporto assicurativo e di instaurarne uno nuovo presso altra compagnia …..”. In tale ambito, pertanto, la disdetta preventiva dei rapporti con i clienti offrendo la prosecuzione dei contratti, da parte della Compagnia di ass.ni, aveva precluso a monte qualsivoglia possibilità di far transitare il portafogli dell’agente presso altra compagnia, rendendo, inoltre, il danno non esattamente quantificabile (non essendo possibile stabilire a priori quanti clienti avrebbero sicuramente acconsentito alla stipula di … Continua a leggere...
I produttori diretti d’impresa assicurativa: i contributi nella gestione separata INPS

I produttori diretti d’impresa assicurativa: i contributi nella gestione separata INPS

A fronte del ricorso dell’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) circa la necessità di versamento dei contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali per l’attività di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di Impresa Assicurativa, la Cassazione civile n.26294/2023 ha ribadito che: “..deve, dunque, darsi continuità al consolidato principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n.269 del 2003 cit., art.44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti …. “ (vds. Cass. civ. n.1768/2018). Tale principio, già affermato da Cass. civ. n.13049/2018, ha precisato che “..ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n.335/1995, art.2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad … Continua a leggere...
La responsabilità indiretta dell’assicuratore per l’illecito del subagente

La responsabilità indiretta dell’assicuratore per l’illecito del subagente

La Cassazione Civile n.31675/2023 nel ripercorrere la tematica dell’art.2049 c.c. che disciplina la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell’esercizio delle incombenze loro affidate, ha ricordato come la nozione di “padrone o committente” è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell’opera di altri soggetti a loro legati. Nell’interpretazione giurisprudenziale, la S.C. ha ricordato come “il significato si è tuttavia progressivamente ampliato, sino a ricomprendere tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d’opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell’attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura (sul punto v. Cass. civ. n.6325/2010, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto).”. Quanto alla natura di questa responsabilità é stato affermato in giurisprudenza che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell’esigenza che chi si … Continua a leggere...
Impresa di assicurazione, Agente e Sub-agente: le responsabilità

Impresa di assicurazione, Agente e Sub-agente: le responsabilità

La Cassazione civile Civile n.23973/2019 ha ripercorso il quadro giurisprudenziale relativo ai rapporti tra impresa di assicurazioni, agente assicurativo e sub-agente ed ha affrontato la rilevanza attribuita all’esistenza di un controllo diretto dell’assicuratore sulla figura del sub-agente. La responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’agente Con un orientamento giurisprudenziale e pienamente condiviso, come affermato da Cass. civ. n. 18928/2017 , in tema di responsabilità indiretta per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto illecito del preposto e l’esercizio delle mansioni affidategli, comporta l’insorgenza di responsabilità (anche) diretta a carico della società. 
Un principio affermato, anche, in materia d’intermediazione finanziaria che si trasfonde altresì nell’ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto tra cliente/agente/compagnia di assicurazioni ha una struttura analoga a quello tra cliente/intermediario/preponente (Cass. civ. n.18860/2015). Pertanto, “nel giudizio di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art.2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato da risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito accertata la responsabilità dell’agente – è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di … Continua a leggere...