Rischi operativi: i crimini informatici (computer’s crimes) – dove si consuma il delitto

La giurisprudenza di legittimità ha fornito una definizione, in relazione a diverse fattispecie incriminatrici che fanno riferimento all’espressione sistema informatico, considerandolo, in senso ampio, una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Le Sezioni Unite della Cass. pen. n.17325/2015, in tema di competenza per territorio e di consumazione del delitto da accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art.615-ter, cod. pen., hanno ripercorso le vicende giurisprudenziali sul tema e, in particolare, hanno affermato il principio di diritto, per cui: “Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art.615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”. …. “L’abusiva introduzione in un sistema informatico o telematico – o il trattenimento contro la volontà di chi ha diritto di esclusione – sono le uniche condotte incriminate, e, per quanto rilevato, le relative nozioni non sono collegate ad una dimensione spaziale in senso tradizionale, ma a quella elettronica, trattandosi di sistemi informatici o telematici che archiviano e gestiscono informazioni ossia entità immateriali.” Pertanto, non è esatto ritenere che … Continua a leggere...