Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

La disciplina contestata verteva in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in tema di contratti pubblici, regolata dall’art.30, comma 2, della legge n.109/1994 e dall’art.113 del d.lgs. n.163/2006, cd. Codice degli appalti (ratione temporis vigente), poiché l’assicuratore sosteneva che il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società garantita, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito. L’amministrazione comunale, però, non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice, ma semplicemente in funzione indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto. Il contratto concluso tra il Comune ed la Compagnia di assicurazione andava, quindi, ricondotto alla fattispecie dell'”assicurazione cauzionale”, di cui al ramo n.15, “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n.209/2005, per cui il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito. Sul caso, la Cassazione Civile n.38193/2021 argomentava, inoltre, come la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, a beneficio della pubblica amministrazione, prevedesse l’escussione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: l’escussione della fideiussione nello stato di avanzamento dei lavori

Rischi finanziari: l’escussione della fideiussione nello stato di avanzamento dei lavori

Come ribadito dalla Cassazione Civile n.24535/2023, un Comune committente ha il diritto di escutere la garanzia fideiussoria in proporzione all’avanzamento dei lavori, come nel caso in esame, ai sensi art.30, comma 2-ter, L. 11 febbraio 1994, n.109. La norma in questione prevede, infatti, che “la garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione”. Come già precisato (Cass. civ. n.7572/2020), detta disposizione è del tutto “inequivoca” delineando un meccanismo di progressiva riduzione dell’ammontare della garanzia in funzione dell’avanzamento dei lavori per cui, senza il benestare del committente e sul mero presupposto della consegna al garante degli stati di avanzamento, si procede al suo svincolo con conseguente liberazione del soggetto obbligato sino alla misura massima del 75%.