Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

La disciplina contestata verteva in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in tema di contratti pubblici, regolata dall’art.30, comma 2, della legge n.109/1994 e dall’art.113 del d.lgs. n.163/2006, cd. Codice degli appalti (ratione temporis vigente), poiché l’assicuratore sosteneva che il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società garantita, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito. L’amministrazione comunale, però, non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice, ma semplicemente in funzione indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto. Il contratto concluso tra il Comune ed la Compagnia di assicurazione andava, quindi, ricondotto alla fattispecie dell'”assicurazione cauzionale”, di cui al ramo n.15, “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n.209/2005, per cui il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito. Sul caso, la Cassazione Civile n.38193/2021 argomentava, inoltre, come la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, a beneficio della pubblica amministrazione, prevedesse l’escussione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per la concessione di agevolazioni pubbliche

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per la concessione di agevolazioni pubbliche

In tema di concessioni di agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia garantite da polizza fideiussoria per la restituzione della prima rata, Cass. civ. n.12706/2024 ha statuito, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “.. va ulteriormente ribadito che nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia (di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni.”. (vds. Cass. civ. n.2132/2022; Cass. civ. n.26584/2021; Cass. civ.n.24899/2021; Cass. civ. n.25034/2019; Cass. civ. n.7915/2018; Cass. civ. n.12300/2016; Cass. civ. n.3980/2015).