Pedone: il concorso di colpa nel sinistro va accertato

In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, la Corte di Cassazione ha stabilito, in via generale, una presunzione di colpa del 100% a carico del conducente di un veicolo che investe un pedone. Al fine, invece, di valutare e quantificare l’eventuale concorso di colpa del pedone, questo aspetto deve essere accertato. Come espresso dall’Ordinanza della Cassazione Civile n.22544/2019 “…. stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art.2054, comma primo c.c, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” ( cfr. la più recente Cass. civ. n.2241/2019, ma in termini anche Cass. civ. n.5399/2013; Cass. civ. n.24472/2014): in buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all’art.190 del Codice della Strada) -, non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell’investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive.”.