Pedone: il concorso di colpa nel sinistro va accertato

Pedone: il concorso di colpa nel sinistro va accertato

In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, la Corte di Cassazione ha stabilito, in via generale, una presunzione di colpa del 100% a carico del conducente di un veicolo che investe un pedone. Al fine, invece, di valutare e quantificare l’eventuale concorso di colpa del pedone, questo aspetto deve essere accertato. Come espresso dall’Ordinanza della Cassazione Civile n.22544/2019  “…. stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art.2054, comma primo c.c, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” ( cfr. la più recente Cass. civ. n.2241/2019, ma in termini anche Cass. civ. n.5399/2013; Cass. civ. n.24472/2014): in buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all’art.190 del Codice della Strada) -, non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell’investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive.”.
R.C.A.: le cinture di sicurezza

R.C.A.: le cinture di sicurezza

Qualora la messa in circolazione di un autoveicolo avvenga in condizioni di insicurezza, come nel caso di circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si realizza una consapevole partecipazione del conducente e dello stesso trasportato alla condotta colposa dell’uno e dell’altro, con l’accettazione dei relativi rischi. Tale azione o omissione ricollegabile, non solo al trasportato, ma anche al conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), comporta un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). La Cassazione Civile con Ordinanza n.11095/2020 ha stabilito che in tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art.2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo e secondo la normativa generale degli artt.2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente. Il comportamento del trasportato, nell’ambito dell’indicata cooperazione colposa, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in … Continua a leggere...
Committente e appaltatore: il concorso di colpa

Committente e appaltatore: il concorso di colpa

La committente aveva chiesto il risarcimento del danno subito dal crollo del braccio di una gru e causato dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, ma si accertava, nel merito, una corresponsabilità della committente nell’accadimento dell’evento dannoso. 
Si ritenne sussistente la prevalente responsabilità dell’appaltatore, in quanto le funi che reggevano il braccio della gru si erano sfilate a causa dell’errato serraggio dei morsetti e si accertò, altresì, la responsabilità concorrente della committente per aver avallato la scelta di posizionare in senso verticale il braccio della gru. Il tutto, anche, a seguito degli accordi contrattuali che imponevano alla committente la “supervisione e la fornitura delle funi”. La Corte di Cassazione civile n.1475/2022, nella disamina del caso, ha affermato come l’art.1227, comma 1, c.c., nello stabilire se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ne diminuisce il risarcimento ed obbliga il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, al fine di indagare sull’eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza sulla genesi del danno. Seppur, nel contratto di appalto, il committente non è obbligato a sorvegliare l’esecuzione delle opere che, normalmente, avviene con piena autonomia dell’appaltatore è, però, tenuto … Continua a leggere...
Il concorso di colpa del terzo trasportato

Il concorso di colpa del terzo trasportato

Come già tracciato e percorso dalla Cassazione Civile n.6481/2017, le caratteristiche del “concorso di colpa” del terzo trasportato nella causa di un sinistro, sono le seguenti: “-in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi; -la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare -per ciò solo- l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato; -ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all’art.1227, primo comma c.c. (Cass. civ. n.10526/2011) : “qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art.170 cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’incendio, la responsabilità e il concorso di colpa

Rischi operativi: l’incendio, la responsabilità e il concorso di colpa

Si chiedeva il risarcimento dei danni cagionati dall’incendio di un capannone industriale mentre erano in corso lavori di demolizione / ristrutturazione della copertura del capannone stesso. L’incendio era stato cagionato dalle scintille prodotte dal flessibile utilizzato da un artigiano, collaboratore dell’impresa limitrofa, a poca distanza dal muro di confine tra i due fabbricati. Tali scintille erano filtrate attraverso una feritoia di pochi centimetri nel muro divisorio tra il capannone ed il magazzino dell’altra azienda e cadute sulle spugne e i tessuti ivi presenti. In sede di contenzioso di merito, il Giudice attribuiva una responsabilità concorrente nella causazione dell’incendio all’impresa di tessuti per aver tenuto una condotta imprudente, determinata dall’aver depositato materiale altamente infiammabile in prossimità della feritoia presente nel muro divisorio tra i due magazzini industriali, nonostante fosse a conoscenza che nel capannone limitrofo dell’altra impresa si producevano serramenti in alluminio, utilizzando dei flessibili dai quali potevano sprigionarsi scintille e che, quindi, non aveva conservato i materiali infiammabili in un luogo isolato o in un locale separato munito di porte antifuoco. Si imputava, quindi un 70% della colpa all’azienda che aveva prodotto le “scintille”, ai sensi degli artt.2050 c.c. e/o 2049 c.c., per il danno arrecato nello svolgimento di attività … Continua a leggere...