Quando il paziente danneggiato concorre nella responsabilità medica?

Quando il paziente danneggiato concorre nella responsabilità medica?

Nel momento in cui un paziente si rivolge a un medico per sottoporsi a una cura farmacologica, a un trattamento chirurgico estetico o risolutivo di una qualche patologia, contrae con lo stesso un’obbligazione da cui derivano diritti e obblighi reciproci. Da una parte c’è il medico, che deve saper ascoltare, raccogliere tutte le informazioni necessarie a una corretta diagnosi e cura e dall’altra il paziente, che nell’ambito di un rapporto di natura fiduciaria, deve seguire le indicazioni del professionista, sottoporsi alle analisi e agli esami diagnostici prescritti e assumere, nel rispetto della prescrizione medica, i farmaci nei dosaggi ordinati. Quando, nell’ambito di questo rapporto, il paziente, contravvenendo alle indicazioni del proprio medico, non si attenga alle sue prescrizioni e, a causa di questa sua condotta, vada incontro a un peggioramento delle proprie condizioni di salute o rischi di perdere la vita, per la legge e la giurisprudenza egli sarà ritenuto responsabile, a seconda dei casi, in via esclusiva o concorrente del danno riportato. Il tutto ai sensi dell’art.1227 c.c. ai sensi del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne … Continua a leggere...
R.C.A.: difetto di manutenzione del veicolo e concorso del danneggiato

R.C.A.: difetto di manutenzione del veicolo e concorso del danneggiato

Era caduta, provocandosi danni alla caviglia, mentre scendeva da una rampa carrabile, alla cui fine era presente una macchia di olio versata poco prima da un autocarro. Si era, però, ravvisato un concorso di colpa della danneggiata poiché aveva percorso la rampa quasi al buio, senza provvedere ad illuminare il passaggio con qualche mezzo, come una torcia o altro. Un tipo di danno, quindi, riconducibile all’articolo 2043 c.c., come osservato da Cass. civ. n.24491/2023, “.. ossia ad un danno dovuto ad un fatto colposo del proprietario del veicolo che, in difetto di manutenzione di quest’ultimo, ha provocato la fuoriuscita di olio: la condotta sta non nella guida colposa ma nella colpevole omissione che ha consentito la fuoriuscita di olio.”. Non applicabile, quindi, la norma dell’art.2054 c.c. ai danni provocati dalla circolazione del mezzo ne a quelli che derivino da altri fattori (perdita di olio) durante la circolazione e/o dalla guida del conducente. Il concorso di colpa era consistito nell’imprudenza di percorrere la rampa, senza una qualche illuminazione, “accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche, per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili”. Una regola cautelare di condotta che … Continua a leggere...