Rischi operativi: l’esclusione di polizza deve essere interpretata – l’inquinamento acustico

La polizza assicurativa, sottoscritta dalle parti, non era una polizza generica, bensì stipulata in relazione alla esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un immobile e l’attività assicurata era, quindi, quella di esecuzione di particolari lavori di ristrutturazione previsti dal contratto di appalto che, necessariamente, comprendevano rumorose demolizioni e ricostruzioni. Con l’accertamento di un danno da “immissioni acustiche” a causa delle attività di cantiere, la Corte d’Appello, aveva escluso che tale tipologia di danno rientrasse nella garanzia assicurativa, sulla base dell’articolo delle condizioni generali di contratto, che in sintesi prevedeva: “Esclusioni – l’assicurazione non comprende … l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha cagionati… “. Una clausola da non considerare, a detta della Corte d’Appello, come limitativa della responsabilità, “.. ma una clausola avente ad oggetto la determinazione del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa e quindi volta a specificare il rischio garantito, operante ed efficace a prescindere da una specifica sottoscrizione.”. La Cassazione Civile n.9380/2016 nel cassare la sentenza impugnata, censurava il fatto della mancanza assoluta di “ .. una indagine ermeneutica sulla polizza nel suo complesso e sulla funzione del contratto, oltre che sulla collocazione della clausola … Continua a leggere...