Condominio: il deposito di beni combustibili

La Cassazione Civile n.6473/2025 ha esaminato il caso attinente la responsabilità per un incendio che aveva danneggiato un locale ad uso deposito, concesso in locazione all’interno di un condominio ed i cui proprietari e condomini chiedevano il risarcimento dei danni al conduttore. In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la detenzione di materiali combustibili nel locale comportasse l’obbligo di richiedere il parere preventivo antincendio, in quanto l’attività di deposito era riconducibile a quella di “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili” (D.M. 16 febbraio 1982, come modificato dal d.p.r. n.151/2011) quando vengono superati determinati quantitativi in massa di materiale. In precedenza, inoltre, il Tribunale aveva dichiarato responsabili dell’evento sia i proprietari del locale che il conduttore, affermando “.. la responsabilità, per i danni a terzi, dei proprietari …… e della conduttrice, in solido tra loro, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., …. e che la compagnia di assicurazioni del condominio, …………, era tenuta ad indennizzare il condominio, i proprietari – (del deposito) – ……………….., nonché i condomini intervenuti, per i danni conseguenti all’incendio…“. Venivano condannati, quindi, i proprietari del deposito, il conduttore e la Compagnia di Ass.ni, in forza della polizza globale fabbricato, al risarcimento dei … Continua a leggere...