Cos’è il consenso informato?

Cos’è il consenso informato?

Il consenso informato rappresenta l’espressione della consapevole adesione del paziente a un qualsiasi trattamento sanitario proposto dal medico. Si configura quale vero e proprio diritto della persona, tutelato dalla Costituzione, in virtù del principio secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. In sostanza, il consenso informato è il presupposto di legittimità del trattamento, in mancanza del quale, l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche laddove effettuato nell’interesse del paziente (cfr. Cass.civ. n.11749/2018). Il medico ha il dovere, dunque, di informare il paziente in ordine alla natura del trattamento (sia esso un intervento, una terapia, ecc.) nonché in ordine alla portata dei risultati conseguibili, degli effetti benefici, delle implicazioni verificabili e delle prevedibili conseguenze e rischi dello stesso. Deve trattarsi di informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili dall’interlocutore, il quale deve poter acconsentire con piena consapevolezza. Il consenso, inoltre, deve caratterizzarsi per il requisito dell’attualità. Nell’ipotesi in cui vi siano variazioni delle circostanze di fatto, il medico è obbligato ad informare nuovamente il paziente e a riceverne di nuovo il consenso informato. Il paziente, peraltro, è sempre libero di modificare la propria volontà iniziale, negando, variando o revocando il consenso inizialmente … Continua a leggere...
Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

La correttezza o meno del trattamento chirurgico verso il paziente non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato. A causa del deficit d’informazione, il paziente, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Il diritto alla salute è diritto del tutto distinto e non costituisce affatto un “antecedente logico necessario” in relazione alla corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. I fatti costitutivi della domanda risarcitoria attinenti la lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativa ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull’altra. Pertanto, il danno da omesso consenso informato non è parte “del danno non patrimoniale unitariamente derivato all’appellante in occasione dell’intervento chirurgico ….. ”, come affermato dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione Civile n.8756/2019 ha illustrato le ragioni della cassata sentenza impugnata. “…. «la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla … Continua a leggere...