Rischi operativi: R.C.Prodotti – la prescrizione dalla conoscenza del danno e tipologie di risarcimento

Rischi operativi: R.C.Prodotti – la prescrizione dalla conoscenza del danno e tipologie di risarcimento

La ricorrente (azienda di costruzione) lamentava in Cassazione che il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di risarcimento del danno, nei confronti di un fornitore di lastre difettose, dovesse decorrere dalla data in cui il danno si era reso oggettivamente manifesto e in modo riconoscibile, quindi, non dal giorno in cui si era tenuta la condotta illecita del prodotto fornito bensì dal giorno del verificarsi del danno. Nel caso in specie, la ricorrente aveva acquistato da un fornitore delle lastre in fibrocemento che avevano manifestato fessurazioni da cui erano derivate infiltrazioni di acqua con danni all’immobile e la conoscenza del difetto delle lastre era emersa solo a seguito della denuncia fatta dall’appaltatore dei lavori. La Cassazione civile n.9374/2020 accoglieva il ricorso sulla base dell’orientamento consolidato, secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.”. L’azione intrapresa verso il fornitore veniva qualificata come richiesta di risarcimento ex art.2043 c.c. poiché, anche se il fatto si era verificato prima della … Continua a leggere...
Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

L’art.1519-quater del Codice Civile c.c., confluito nell’art.130 del Codice del Consumo, prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore, quindi, ha il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero la facoltà di chiedere una riduzione adeguata del prezzo oppure la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo (comma 5, art.130 Codice del consumo); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Con il comma 10 dell’art.130 cod.cons., viene, inoltre, precisato che: “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. La Cassazione Civile n.10453/2020 sul tema, confermava, invece, quanto osservato dalla Corte di merito e dal giudice di secondo grado, per cui “…. quando la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, … Continua a leggere...
Rischi operativi – Le responsabilità da prodotto difettoso

Rischi operativi – Le responsabilità da prodotto difettoso

Sussistono i presupposti per l’applicazione del Codice del consumo ai prodotti difettosi nell’ambito di quanto disposto dall’art.128 cod. cons. ove per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.). Gli strumenti, quindi, predisposti con gli artt.129 e ss. cod. cons., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, quale maggior tutela, alle disposizioni civilistiche dettate agli artt.1490 e ss. del codice civile. La Cassazione Civile n.26158/2021 ha così ripercorso le tematiche della responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art.130 cod. cons. che sono graduati secondo un ben preciso ordine, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, alle condizioni contemplate dal comma 7 art.130 cod. cons. … Continua a leggere...
Le responsabilità nella vendita di animali domestici

Le responsabilità nella vendita di animali domestici

In tema di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del venditore di un cane di razza che, sin dal momento della vendita, era affetto da una grave malattia, la Cassazione Civile n.35844/2022 ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art.132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto” (Cass. civ. n.22728/2018). L’art.810 cod. civ. definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di diritti» e il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere “cose mobili”, beni giuridici che possono costituire “oggetto” di diritti reali. Gli animali, perciò, possono costituire oggetto di compravendita (art.1470 … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del venditore

Rischi operativi: la responsabilità del venditore

In occasione di un ricorso attinente un produttore di veicoli che, nel caso in specie, non poteva considerarsi venditore diretto del bene e quindi, non soggetto all’azione di responsabilità contrattuale diretta, da parte dell’acquirente, la Cassazione Civile n.18610/2017 ha ripercorso il quadro normativo sull’argomento. Il d.Lgs.206/2005 e s.m. (Codice del Consumo) distingue la figura del “produttore”, definito dall’art.115, comma 2-bis del codice del consumo, da quella del “venditore” (art.128, comma 1 b codice consumo), quest’ultimo individuato nell’ambito della disciplina del contratto di vendita. Con l’art.128 comma 2c codice consumo, poi, si disciplina la garanzia convenzionale ulteriore, individuata in un “qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità “. L’art.131 del Codice del Consumo stabilisce, quindi, che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità del produttore fabbricante?

Quali sono le responsabilità del produttore fabbricante?

La Normativa Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, emanato in materia di responsabilità del produttore (attuazione della direttiva comunitaria 85/374/CEE del 25 luglio 1985) viene abrogato e sostituito dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) con cui viene disciplinata, nel nostro ordinamento, la nuova responsabilità del produttore per i danni derivanti dai prodotti difettosi (artt.114 e 127 del Codice del Consumo ). Il produttore Nell’ambito dell’applicazione della norma, le due figure, soggettivamente contrapposte, sono rappresentate dal ”produttore”, da una parte e “dal consumatore/utente” dall’altro, mentre dal “prodotto difettoso” potrà derivare il danno risarcibile. L’articolata definizione di “produttore” quale: “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”, così come definito dall’ art.3 comma 1, d) del D.Lgs. n.206/2005 rimanda a ulteriori definizioni previste nel testo del Codice del Consumo, per cui: è “produttore” in tema di “sicurezza dei prodotti” (art.103, comma 1, lettera d del Codice del Consumo): “il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi … Continua a leggere...