La responsabilità da ristorazione

La responsabilità da ristorazione

Come previsto dalla Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5, l’attività di ristorazione consiste nella “somministrazione di pasti e di bevande”. L’art.128 del Codice del consumo equipara al contratto di vendita tutti i contratti a titolo oneroso con i quali il produttore si impegna a procurare al consumatore la disponibilità di un bene di consumo, per cui: – il Venditore è: “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (art.128, comma 2, lett. b, Codice del consumo); – il Consumatore è : “[…] la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 Codice del consumo). Di fatto, il contratto di ristorazione si instaura con la c.d. “comanda” (ordine del cliente) ed il ristoratore si impegna a servire a tavola prodotti conformi a quanto stabilito non solo dal menù ma, anche, in termini di qualità come previsto dagli artt.129 e 130 cod. cons. . Le responsabilità per la somministrazione di cibi e bevande In caso di alimenti scadenti ovvero avariati, il Consumatore ha diritto alla sostituzione della pietanza o alla riduzione del prezzo oppure, alla risoluzione del … Continua a leggere...
Le responsabilità nella vendita di animali domestici

Le responsabilità nella vendita di animali domestici

In tema di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del venditore di un cane di razza che, sin dal momento della vendita, era affetto da una grave malattia, la Cassazione Civile n.35844/2022 ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art.132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto” (Cass. civ. n.22728/2018). L’art.810 cod. civ. definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di diritti» e il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere “cose mobili”, beni giuridici che possono costituire “oggetto” di diritti reali. Gli animali, perciò, possono costituire oggetto di compravendita (art.1470 … Continua a leggere...