Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

La Corte d’Appello aveva escluso che la polizza per il rischio incendio fosse stata stipulata “….. ”per conto altrui o per colui che fosse risultato proprietario (del bene assicurato) al momento del sinistro”, vale a “dire per conto di chi spetta”, affermando che “il contratto avrebbe dovuto prevedere una specifica differenziazione fra il contraente e l’assicurato”, laddove, nella specie, “l’unico beneficiario danneggiato è il contraente, salvo i rapporti interni fra quest’ultimo e il proprietario di alcuni beni danneggiati”. La Corte di merito, quindi, pur avendo ritenuto che l’oggetto dell’assicurazione fosse esteso, anche, ai danni a cose di proprietà di terzi, aveva però identificato il contraente con l’assicurato, sul solo presupposto che non risultava indicato nominativamente in polizza un soggetto diverso dal contraente, beneficiario diretto dei diritti scaturenti dal contratto. La Cassazione Civile n.17550/2020 ha osservato sull’argomento, come fossero state disattese nella decisione di merito, le regole di ermeneutica contrattuale e in particolare, quelle: -dell’art.1362 cod. civ., che attribuisce rilievo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, non dovendosi fermare .. al dato puramente letterale della mancata individuazione, nel testo contrattuale, della parte “assicurata”, ignorando la complessiva “trama” delle relazioni intercorse” e non disattendere il principio, per cui “il carattere prioritario … Continua a leggere...
Il ruolo del contraente della polizza assicurativa

Il ruolo del contraente della polizza assicurativa

La questione sottoposta all’attenzione della Cassazione Civile n.17447/2017 concerneva la clausola di una “polizza incendio” che prevedeva: “.. le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla …. (Compagnia di assicurazioni). Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso del titolari dell’interesse assicurato”. Sulla clausola, la S.C. ne ha esplicitato il significato e la funzione, in particolare, per quanto attiene la dicitura attinente gli “atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni”. Per detti “atti”, osserva la Corte, si devono intendere non l’introduzione di una domanda giudiziale, bensì solo quelle attività cui sono tenute le parti, una volta verificatosi il sinistro assicurato, per conseguire l’indennizzo in via stragiudiziale (denuncia di sinistro, richiesta di risarcimento, ecc.) . “Solo in questa prospettiva si comprende come il contraente possa compiere atti finalizzati alla liquidazione del sinistro occorso a cose di terzi, il cui pagamento, tuttavia, sia subordinato al consenso delle titolare dell’interesse assicurato. In sostanza, la clausola … Continua a leggere...