Infissi e serramenti: la copertura eventi atmosferici

Infissi e serramenti: la copertura eventi atmosferici

Si erano verificati eventi metereologici aventi la caratteristica di tempesta che avevano causato l’ingresso delle acque meteoriche, attraverso gli infissi, nell’immobile delle ricorrenti in Cassazione. La doglianza sull’inoperatività della polizza assicurativa, affermata dalla Corte d’Appello, atteneva un’interpretazione della clausola del contratto per cui l’esclusione dell’indennizzo, secondo le ricorrenti, sarebbe stata valida “solo per i danni provocati dagli eventi atmosferici, con esclusione di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti”, mentre la stessa clausola non avrebbe escluso “anche i danni provocati dalle infiltrazioni attraverso gli infissi”. Non si sarebbe tenuto conto, pertanto, del distinguo tra “infissi” e “serramenti” visto che, nel caso in esame, le acque non sarebbero entrate dai “serramenti” bensì dagli “infissi”. La Cassazione civile n.34647/2021, adita sulla questione, osservava come “secondo il Dizionario della lingua italiana “Il Sabatino Colletti” per “infisso” si intende il «manufatto di rifinitura dei vani delle porte e delle finestre, collegato rigidamente con la muratura; estens. la parte mobile di chiusura, detta più propr. serramento»; nel vocabolario on line della Treccani, alla voce “infisso”, sostantivo maschile, si legge: «Opera di finitura di un edificio destinata alla chiusura: dei vani di porte e finestre e costituita essenzialmente di un telaio … Continua a leggere...
Polizza tutela legale: i fatti dolosi dell’assicurato

Polizza tutela legale: i fatti dolosi dell’assicurato

La polizza assicurativa di “tutela legale”, in esame, prevedeva l’indennizzo delle “spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell’assicurato”, con particolare riguardo alle “spese per l’intervento di un legale, le spese peritali e arbitrali e le spese di giustizia nel processo penale”, con esclusione delle “spese per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Si era aperto un procedimento penale a carico dell’assicurato, conclusosi con l’archiviazione e denunciato alla società assicuratrice con richiesta di riconoscimento della copertura assicurativa, ma l’assicuratore rifiutava l’indennizzo sull’assunto che operasse l’esclusione di polizza attinente “le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Sul caso, come osservato da Cass. Civ. n.24195/2023, la polizza assicurativa prevedeva, in generale, l’indennizzabilità delle “spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell’assicurato”, in relazione ai “fatti accaduti nell’ambito dell’attività professionale”, con esclusione delle “spese per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Il contratto, quindi, non faceva riferimento alla contestazione accusatoria nel processo penale, ma ai fatti commessi dall’assicurato che, per sfuggire alla copertura assicurativa, dovevano assumere natura dolosa. Ai fini della delimitazione del rischio trasferito all’assicuratore, la polizza, senza distinguere tra procedimenti penali e controversie civili, faceva riferimento, non al titolo della contestazione … Continua a leggere...
L’ordine fermo di copertura

L’ordine fermo di copertura

La Cassazione Civile n.6623/2024 ha commentato e ripercorso la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’art.1901, primo comma cod. civ. in relazione alla prassi del c.d. “ordine fermo di copertura” a seguito di un contratto assicurativo intermediato dal c.d. “Broker assicurativo”. Detto “ordine fermo di copertura” rappresenterebbe una deroga alla previsione codicistica circa la decorrenza degli effetti del contratto di assicurazione, per cui la copertura assicurativa decorrerebbe dalla data di trasmissione dell’ordine fermo e la società di assicurazione risponderebbe del rischio. In sostanza, come argomentato dalla S.C., “..la trasmissione dell’ordine fermo dal cliente al broker e da questi alla società assicuratrice, ad esito di una trattativa già intercorsa tra broker, assicurazione e cliente, equivale, ai fini di cui all’art.1901 cod.civ, al pagamento del premio”. Sul tema, però, la S.C. ha riaffermato che il perfezionamento e l’efficacia del contratto, anche, con effetto retroattivo non è in discussione, ma l’adempimento della prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza della copertura assicurativa sono da ricondurre all’art.1901, primo comma cod. civ., precisandone le caratteristiche: “i) il mancato pagamento del premio condiziona solo l’inizio della garanzia assicurativa, atteso che il pagamento rimane un atto esecutivo e non un elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale … Continua a leggere...