Quali sono i presupposti della proponibilità della domanda di risarcimento nell’r.c.a.?

Quali sono i presupposti della proponibilità della domanda di risarcimento nell’r.c.a.?

Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo art.148 del Codice delle assicurazioni, l’art.145 cod.ass. ha un chiaro intento deflattivo, al fine di razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, (Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111) al fine di propiziare una conciliazione pre-contenzioso. Sancisce, infatti, l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei 60 ovvero 90 giorni (in caso di dano alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 cod.ass.. L’art.148 Codice delle assicurazioni private attiene le attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa e magari addivenire a una soluzione conciliativa stragiudiziale. Pertanto, la proponibilità della domanda risarcitoria è legata al presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente tutti gli elementi previsti nel succitato art.148 CAP al fine di consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Affinché tale procedura stragiudiziale possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere di formulare un’offerta congrua. In … Continua a leggere...
Leasing: l’appendice di vincolo della polizza

Leasing: l’appendice di vincolo della polizza

Come ricordato da Cass. civ. n.36127/2023, in un contratto di assicurazione si può prevedere, accanto o in sostituzione dell’assicurato, un altro beneficiario al quale far conseguire l’indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così “vincolata” nel caso in cui si dovesse verificare l’evento a cui è correlata la garanzia assicurativa. Il tutto, tramite l’inserimento di una clausola di vincolo o di una cd. “appendice di vincolo”. Tale “appendice di vincolo›” consiste in un accordo trilaterale per cui l’assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l’indennizzo direttamente nelle mani del vincolatario, ovvero a non versarlo all’assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso. Il riconoscimento di simili clausole, da parte della giurisprudenza di legittimità, deriva dalla derogabilità dell’art.1891, secondo comma, cod. civ., che non è compreso tra le norme sul contratto di assicurazione inderogabili indicate all’art.1932 cod. civ.. La legittimazione a rivendicare l’indennizzo da parte del beneficiario rappresenta un autonomo suo credito nei confronti dell’assicuratore e, quindi, senza passare per il patrimonio del contraente o dell’assicurato. Viene, pertanto, conferito al beneficiario e a lui soltanto la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, a sinistro avvenuto, la prestazione indennitaria. Osserva la S.C.: “Nelle operazioni di leasing, la clausola … Continua a leggere...
Le responsabilità dell’intermediario finanziario

Le responsabilità dell’intermediario finanziario

Con varie pronunce nel corso degli anni 2019 e 2021, la Corte di legittimità è tornata ad affrontare, da una parte, alcune questioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore nei contratti d’intermediazione finanziaria, degli obblighi di comportamento dell’intermediario, del soggetto responsabile, dell’attività dei promotori e dell’offerta fuori sede; dall’altra sul contributo causale fornito dal danneggiato/investitore quale condotta rilevante per agevolare il danno. Le responsabilità da contratti d’intermediazione finanziaria La Corte di Cassazione civile n.4484/2021 ha ripercorso le tematiche sulla responsabilità derivante dai contratti d’intermediazione finanziaria richiamando le SU di Cass. civ. n.26724/2007 che hanno chiarito come in materia di intermediazione finanziaria e di responsabilità dell’intermediario, solo la violazione di norme imperative inderogabili, concernenti la validità del contratto, è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti da cui possono discendere responsabilità. Pertanto, “ «la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art.6 della legge n.1/1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente … Continua a leggere...