P.A.: danno erariale e patrimoniale

La Corte di Cassazione Civile Sez. U con sentenza n.31755/ 2019 ha ripercorso il panorama giurisprudenziale di legittimità per evidenziare che il radicamento della giurisdizione contabile, anche, nei confronti di amministratori di società private coinvolte nella sfera pubblicistica, si giustifica quando sia in discussione un danno subito dall’ente pubblico e non dalla società. Il contenuto ed i limiti della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità trovano base normativa nella previsione dell’art.13 R.D. n.1214/1934 secondo cui la Corte giudica sulla responsabilità per i danni arrecati all’erario, da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni. Tali limiti sono stati successivamente ampliati dall’art.1, comma 4 della L. n.20/1994, che ha esteso il giudizio della Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. All’interno di tale giurisdizione vengono tradizionalmente ricompresi i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari e l’operato di chi maneggia risorse della collettività o di chi agisce per conto di una pubblica amministrazione