Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – l’obbligo di salvataggio

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – l’obbligo di salvataggio

La Corte di Cassazione civile con sentenza n.28625/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “.. ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 cod. civ., è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice ….., neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale». Il caso in specie, atteneva perdite da mancato pagamento di crediti verso i clienti derivanti da normale attività commerciale dell’assicurata e relativi, tra l’altro, a merce spedita nel periodo di validità della polizza, con una percentuale di copertura della perdita dell’85% e comunque entro il limite del credito o del fido. L’assicuratore contestava l’indennizzo in quanto i pagamenti ricevuti dall’assicurata in tempo successivo agli insoluti, benché imputati dalle debitrici a forniture più recenti, avrebbero dovuto essere invece imputati, a termini di polizza, in stretto ordine cronologico di maturazione e pertanto a quelli oggetto di assicurazione, … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il diritto di surroga dell’assicuratore

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il diritto di surroga dell’assicuratore

Le somme corrisposte dall’assicuratore del credito commerciale all’assicurato, a titolo d’indennizzo assicurativo, rappresentano il limite massimo per agire in via di surroga (art.1916 c.c.) nei confronti del soggetto debitore inadempiente. Per quanto concerne l’importo dell’indennizzo, già, non vi sono possibilità di deroga circa l’azione di recupero via surroga e senza alcun limite o divieto per l’assicuratore non solo di agire (dopo l’avvenuto pagamento dell’indennizzo) ma anche di scegliere le modalità tramite le quali aggredire il patrimonio del terzo responsabile per recuperare quelle somme. Pertanto, come affermato dalla Cassazione Civile n.28804/2019, l’azione di surroga dell’assicuratore consente di recuperare l’importo totale erogato, mentre solo per le somme eccedenti quell’importo, l’assicurato (titolare del credito) resta titolare anche delle azioni di recupero verso la sua debitrice.Ogni somma recuperata nei confronti della debitrice/responsabile del danno spetta all’assicuratore che succedeva all’assicurato (titolare del credito) nei limiti dell’indennizzo versato. Il significato letterale della specifica previsione del contratto assicurativo, infatti, indica che dopo il pagamento dell’indennizzo, i recuperi sono acquisiti dall’assicuratore sino alla concorrenza dell’importo indennizzato, mentre eventuali recuperi eccedenti tale importo spettano all’assicurato. “La concorrenza dell’importo indennizzato altro non è che il sopra indicato “limite dell’indennizzo versato” che trova la sua giustificazione sia nella natura del diritto … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il fatturato globale

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il fatturato globale

La Cassazione civile ha affrontato varie volte la tematica dell’obbligo dell’Assicurato di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito effettuata, in applicazione del c.d. “principio di globalità”, tipico dei rapporti di assicurazione del credito commerciale o comunque di alcune tipologie di polizze. Tra le recenti decisioni sull’argomento, Cass.n.38325/2021 e Cass. civ. n.35042/2021 hanno osservato come, dall’Assicuratore, non fossero indicati i presupposti di legge che consentissero di avvalersi della risoluzione del contratto assicurativo (a fronte della genericità dell’addebito di inadempimento) ed alla mancata spiegazione di come l’erronea notifica del fatturato avesse potuto incidere in modo determinante sull’equilibrio contrattuale. Evocare, inoltre, circostanze come l’”irregolare ed inammissibile detrazione di fatture presso clienti con massimali cancellati” e di “fatture con modalità di pagamento anticipato” senza un’indicazione specifica, al dì là dell’oscurità della loro rilevanza, non spiega il loro significato nell’assetto contrattuale. Con riferimento, poi, alla giurisprudenza contestata dall’Assicuratore, questa, non sarebbe pertinente al c.d. “principio di globalità”, senza tuttavia indicarne il preciso riferimento normativo. L’Assicuratore avrebbe, sempre, addotto l’obbligo contrattuale di controparte di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito, per cui l’Assicurato avrebbe compiuto una selezione del rischio, sottoponendo alla copertura assicurativa “solo … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le responsabilità per le informazioni commerciali

Rischi finanziari: le responsabilità per le informazioni commerciali

Il contratto di assicurazione garantiva all’azienda un indennizzo per il mancato pagamento delle fatture da parte dei negozianti ai quali aveva venduto i suoi prodotti, sempreché la società incaricata di reperire le informazioni commerciali su detti negozianti ne avesse attribuito, in via prognostica, un giudizio di solvibilità positivo. L’azienda assicurata lamentava la violazione della succitata assistenza commerciale, prevista nella polizza assicurativa, che doveva fornire le informazioni di solvibilità di cui la compagnia di assicurazioni si serviva per valutare se dare copertura all’insolvenza dei creditori dell’azienda e per quantificare il premio di polizza. Infatti, l’Assicuratore aveva negato all’azienda un indennizzo, per non aver ricevuto dall’assicurata una piena informativa sulle perdite già in capo ad un debitore/cliente e che tale carenza aveva influenzato le valutazioni dell’Assicuratore in merito alla opportunità di stipulare la polizza ed in ogni caso a quali condizioni. Nei giudizi di merito si era ritenuto dimostrata la responsabilità della società preposta alle informazioni commerciali e condannata al risarcimento del danno sia emergente che del lucro cessante. La Cassazione civile n.16752/2024 sulla condanna generica al risarcimento ha puntualizzato che nel risarcimento veniva esclusa la ripetizione del premio assicurativo pagato e quindi dall’indennizzo spettante all’azienda assicurata, mentre veniva solo enunciato che … Continua a leggere...