Crepa stradale: se esigua e visibile nessun risarcimento

Crepa stradale: se esigua e visibile nessun risarcimento

In relazione alla domanda risarcitoria per il danno conseguente alle lesioni derivate dalla caduta in una crepa della pavimentazione stradale, la Cassazione civile con Ordinanza n.8956/2019 ha rigettato il ricorso motivandone i vari aspetti. Seppur è stata riaffermata, da recente giurisprudenza della Corte, la responsabilità per custodia del Comune gestore della strada (v. Cass. civ. n.2480, 2482 del 2018), è necessario verificare quale sia stata la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, in funzione del dovere generale di ragionevole cautela, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente. Detto comportamento può interrompere “… il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.“. Rimane, pertanto, valida la conclusione della Corte d’Appello nella sentenza impugnata, per il rigetto della domanda risarcitoria, poiché data “…l’esiguità dell’alterazione del fondo stradale sulla quale sarebbe avvenuta la caduta e le … Continua a leggere...