Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Un complesso turistico era stato realizzato a seguito di una convenzione comunale per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo, da parte della società costruttrice, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. A seguito di forti precipitazioni, le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo, siti nei terreni circostanti del complesso turistico e unitamente a quelle che avevano allagato le campagne ed erano defluite sulla strada comunale, avevano danneggiato il complesso e relativi appartamenti. I danneggiati, ricorrenti in Cassazione civile, invocavano le responsabilità sia del costruttore per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque ed in assenza di adeguate soluzioni costruttive, sia dell’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe. La Cassazione Civile n.4588/2022 nell’accogliere il ricorso, ripercorreva le tematiche della responsabilità civile, di cui all’art. 2051 c.c., in tema di custodia dell’Ente e relativa responsabilità civile per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha stabilito con Cass. civ. n.2477/2018 e Cass. civ. n.2483/2018 che: “a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da … Continua a leggere...
Cose in custodia: la prova del danneggiato del nesso causale

Cose in custodia: la prova del danneggiato del nesso causale

La scala era priva di corrimano, ma era necessario dimostrare che tale situazione fosse, di per sé, idonea a causare la caduta della vittima. Come ricordato da Cass. civ. n.7863/2024 “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art.2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. civ. n.8106/2006). La vittima, quindi, deve dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. civ. n.20427/2008 ed inoltre, tra le varie, vds. Cass. civ. n.30775/2017 e Cass. civ. n.27724/2018). L’art.2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia), evidenzia la S.C., “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (Cass. civ. n.12027/2024) Occorre, pertanto, che il danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra cosa ed il danno. Si tratta di principi ancora di recente ribaditi da questa Corte, la quale ha sottolineato come “l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere … Continua a leggere...
Cos’è il danno cagionato da cose in custodia (art.2051 c.c.)?

Cos’è il danno cagionato da cose in custodia (art.2051 c.c.)?

L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Pertanto, il soggetto che si trova nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. Per essere esente da responsabilità, il custode deve fornire la prova positiva del caso fortuito, ossia di un evento che ha interrotto il rapporto causale tra cosa e danno. L’articolo 2051 c.c. trova applicazione nei confronti dell’ente, custode della pubblica strada, per i danni cagionati dalle insidie o dai trabocchetti presenti, quali buche ed altre irregolarità del manto stradale. Ne consegue che l’ente risponde, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, fatto salvo il caso in cui si accerti che l’utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere la situazione di pericolo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Chi agisce per il risarcimento del danno da insidia stradale ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la situazione … Continua a leggere...
L’handling e la responsabilità del gestore dell’aeroporto

L’handling e la responsabilità del gestore dell’aeroporto

In tema di risarcimento dei danni ad un aeromobile, a causa della collisione dell’elica del motore contro un “tacco di parcheggio” (dispositivo utilizzato per bloccare le ruote degli aeromobili in sosta), si era ritenuta applicabile la responsabilità da custodia, ex art.2051 c.c., a carico del gestore dell’aeroporto. Non vi era prova dell’esatta ubicazione del c.d. “tacco” e cioè se nella piazzola di sosta dell’aeroporto oppure nell’area di competenza dell’operatore handling, ma tale circostanza era stata ritenuta irrilevante, non avendo il gestore dell’aeroporto “fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente”, ovunque esso si fosse verificato, prova dalla quale era onerata, nella sua qualità di “custode dell’intera struttura aeroportuale”. Per esaminare l’evento occorso, Cass. civ. n.2327/2018 ha ripercorso ed illustrato le caratteristiche giuridiche in ordine ai rapporti tra il c.d. “ente di gestione” (“il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato”), così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 e l’handler aeroportuale. Con il termine … Continua a leggere...
Le cose cadute da un veicolo su strada pubblica

Le cose cadute da un veicolo su strada pubblica

Si era verificato che un autocarro che precedeva un auto, aveva perso una spondina metallica su cui impattava l’auto del danneggiato. La spondina veniva poi spostata per evitare pericoli ai veicoli in transito. Il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni all’Ente gestore del tratto stradale per responsabilità, ex art.2051 c.c., e/o in subordine ex art.2043 c.c., per tale sbarra metallica presente sulla carreggiata. La Corte di Cassazione n.25079/2024, sul caso e come già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che “… il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie… “ non fosse stato possibile un intervento tempestivo che potesse scongiurare le conseguenze potenzialmente dannose di tale situazione. Una questione già osservata da Cass. civ. n.2480/2018 che aveva escluso la responsabilità in capo all’ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del … Continua a leggere...
Quando c’è la responsabilità oggettiva del custode?

Quando c’è la responsabilità oggettiva del custode?

La responsabilità oggettiva del custode è prevista e disciplinata dall’art.2051 del codice civile che così dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. La responsabilità oggettiva del custode quindi è presente quando la cosa in custodia, in virtù di un rapporto di fatto o di diritto, produce un danno. Il custode di conseguenza è responsabile per i danni cagionati dalla cosa in virtù del rapporto esistente con la cosa. L’art.2051 c.c prevede una responsabilità presunta a carico del custode, il quale ha la possibilità di essere esonerato da tale giudizio, se riesce a dimostrare che il danno, in realtà, è stato cagionato dal caso fortuito, a cui la giurisprudenza riconduce l’evento imprevedibile ed eccezionale in grado d’interrompere il nesso di causa, il fatto del terzo o del danneggiato. Il custode tuttavia non è sempre e comunque responsabile, ma lo è nella misura in cui, non ha provveduto, come accade nei casi d’insidia stradale, all’adeguata sorveglianza e manutenzione della cosa, ossia della rete viaria. La responsabilità oggettiva del custode contemplata dall’art.2051 c.c. si configura pertanto nel momento in cui: – il danneggiato dimostri il nesso di causa tra la cosa … Continua a leggere...
Furto d’auto in albergo

Furto d’auto in albergo

Un veicolo, assicurato contro il rischio di furto, veniva consegnato al personale di un albergo e successivamente trafugato da ignoti. L’assicuratore dopo aver indennizzato l’assicurato agiva in via di surroga verso l’albergo, ai sensi dell’art.1916 c.c., per la rifusione dell’importo liquidato. L’albergo si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuto indenne dal gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo che, poi, era stato sottratto. Veniva accertato che il proprietario del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo per cui, con l’indennizzo, l’assicuratore si era surrogato nei diritti dell’assicurato depositante tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario e che tale diritto aveva natura contrattuale e, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art.2946 c.c.. Sul caso, Cass. civ. n.21219/2022 ha sentenziato: “La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, … Continua a leggere...
Condominio: i danni alla proprietà del condomino

Condominio: i danni alla proprietà del condomino

La Cassazione Civile n.26521/2024 in tema di “danno cagionato da cose in custodia” e di “responsabilità solidale” nell’ambito di un condominio, ha espresso il seguente principio di diritto: “in caso di azione ex art.2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art.2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio”. La S.C. con riferimento all’azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art.2055, comma 1, cod. civ., individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili verso il danneggiato. Nel caso, quindi, di danni che originino da parti condominiali, secondo giurisprudenza di legittimità, si identifica nell’art.2055 cod. civ., la norma applicabile. (Cass. civ. n.1674/2015). La responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt.752 e 1295 cod. civ. . (Cass. civ. Sez. n.9148/2008). Considerato che un condomino danneggiato si … Continua a leggere...
Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Con la stipula di un contratto d’appalto per lavori di manutenzione, il committente pubblico mantiene la qualità di “custode”, ex art.2051 c.c., non realizzandosi il concreto e materiale spossessamento dell’area, tanto meno, se aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente dall’esterno. L’ente proprietario, infatti, ai sensi dell’art.14 del Codice della strada e per i Comuni, anche, dall’art.5 r.d. 15 novembre 1923, n.2506, è obbligato a provvedere alla manutenzione della strada e prevenire situazioni di pericolo. Segnalare, pertanto, “..qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”. La presenza di un ostacolo, quindi, sulla sede stradale, pur se proveniente da un’area esterna, non è sufficiente ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non provi il … Continua a leggere...
Le responsabilità dei gestori delle aree di parcheggio

Le responsabilità dei gestori delle aree di parcheggio

Tra le varie ed in particolare con due sentenze, la Corte di Cassazione Civile ha focalizzato le caratteristiche e gli elementi di responsabilità dei gestori di aree private e pubbliche destinate al parcheggio di veicoli. Il problema da porsi attiene la qualificazione del contratto di parcheggio quando si concretizzi un contratto di deposito o quanto meno un contratto atipico con un elemento dominante costituito dall’obbligo di custodia e restituzione. Come osservato da Cass. civ. n.9895/2021, un parcheggio segnalato da una sbarra metallica e con il rilascio di una contromarca dietro pagamento di un prezzo per consentire l’accesso all’area, è certamente un parcheggio a titolo oneroso che trova la sua aggravante qualora venga, inoltre, dimostrata la carenza di ogni cautela da parte del depositario, come nel caso in cui la sbarra sia sempre alzata, per cui l’accesso é libero. In linea, pertanto, con Cass. civ. n.22807/2014, “…al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l’obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita, nonostante l’uso della diligenza … Continua a leggere...