Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Un complesso turistico era stato realizzato a seguito di una convenzione comunale per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo, da parte della società costruttrice, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. A seguito di forti precipitazioni, le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo, siti nei terreni circostanti del complesso turistico e unitamente a quelle che avevano allagato le campagne ed erano defluite sulla strada comunale, avevano danneggiato il complesso e relativi appartamenti. I danneggiati, ricorrenti in Cassazione civile, invocavano le responsabilità sia del costruttore per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque ed in assenza di adeguate soluzioni costruttive, sia dell’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe. La Cassazione Civile n.4588/2022 nell’accogliere il ricorso, ripercorreva le tematiche della responsabilità civile, di cui all’art. 2051 c.c., in tema di custodia dell’Ente e relativa responsabilità civile per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha stabilito con Cass. civ. n.2477/2018 e Cass. civ. n.2483/2018 che: “a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da … Continua a leggere...