Cos’è l’azione diretta del danneggiato?

Cos’è l’azione diretta del danneggiato?

Nella disciplina della responsabilità civile nascente dalla circolazione dei natanti e dei veicoli a motore, l’azione diretta del danneggiato rappresenta una peculiarità che non ha riscontro in altri ambiti assicurativi. In base all’art.144 del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, nella r.c. auto il danneggiato ha la possibilità di chiedere il risarcimento del danno direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro. In tal modo, pertanto, vengono scongiurati i rischi legati alla potenziale incapienza del patrimonio di quest’ultimo. L’azione giudiziale diretta da parte del danneggiato deve seguire i termini e le prescrizioni previste dal successivo art.145 cod. ass., con riguardo alla necessità di preliminare richiesta di risarcimento dei danni a mezzo raccomandata indirizzata alla compagnia. La domanda di risarcimento che può essere avanzata dal terzo incontra un limite nei massimali previsti dal contratto di assicurazione. A norma del primo comma dell’art.144 cod. ass., infatti, la somma richiesta con l’azione diretta deve essere contenuta entro i limiti per i quali è stipulata la polizza: in breve, la richiesta economica del danneggiato può essere soddisfatta entro i massimali previsti in contratto, salvo casi particolari. A fronte di tale limite, il secondo comma dell’articolo in esame assicura al danneggiato una notevole protezione nei confronti … Continua a leggere...
Cosa accade se la somma offerta dell’assicuratore non viene accettata dal danneggiato nell’r.c.a.?

Cosa accade se la somma offerta dell’assicuratore non viene accettata dal danneggiato nell’r.c.a.?

Nell’art.148, 1 e 2 comma, del Codice delle assicurazioni si distinguono i sinistri con danni a cose e quelli con danni alla persona proprio per disciplinare, in modo diverso, i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, quindi, i tempi della mora dell’assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all’art.145, comma primo del Codice delle Assicurazioni. Se il danneggiato ha agito in giudizio per il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro, avendo rifiutato l’offerta stragiudiziale unica dell’assicuratore, attinente entrambe le tipologie di danno, l’art.148, quarto comma del Codice delle assicurazioni è stato rispettato da parte dell’assicuratore. Detta offerta non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non rappresenta è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell’importo del debito risarcitorio, bensì rappresenta solo l’obbligo all’assicuratore di comunicare l’offerta ovvero di comunicare i motivi per i quali non ritiene di farla. L’offerta, pertanto, è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno e non è applicabile l’art. 1988 cod. civ. nel giudizio risarcitorio che faccia seguito al fallimento della procedura stragiudiziale di liquidazione.  Se il … Continua a leggere...
Cosa si intende per fatto del danneggiato nelle insidie stradali?

Cosa si intende per fatto del danneggiato nelle insidie stradali?

Dal punto di vista normativo, quando si parla di insidia stradale, occorre fare riferimento all’art.2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Risulta evidente e ormai pacifico che la responsabilità che la legge pone in capo al custode, quando si parla di insidie stradali, è di tipo oggettivo. Ne consegue che il danneggiato, per assolvere al suo onere probatorio, è chiesto di dimostrare il collegamento, o per meglio dire il nesso causale tra la cosa e il danno, spettando invece al custode provare che il danno è stato prodotto da un caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta o fatto del danneggiato. Per fatto del danneggiato nelle insidie stradali, si intende pertanto un tipo di condotta colposa in grado di determinare totalmente, o parzialmente (secondo le regole del concorso di colpa di cui all’art.1227 codice civile il danno. Secondo giurisprudenza prevalente infatti, anche in casi di responsabilità oggettiva, come quella che l’ordinamento pone a carico del custode in caso di insidia stradale, occorre sempre valutare la presenza di eventuali concause, tra le quali figura primariamente la condotta del danneggiato. Giurisprudenza recentissima della … Continua a leggere...
Sono risarcibili le spese legali sostenute dal danneggiato?

Sono risarcibili le spese legali sostenute dal danneggiato?

In materia di procedura di risarcimento diretto, di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il danneggiato può aver diritto, entro certi limiti, al ristoro delle spese legali connesse all’attività di un professionista che lo abbia assistito. La previsione contenuta nel sopracitato articolo 149 cod. ass. va letta in relazione a quella di cui all’articolo 9, comma 2, del D.P.R n.254 del 18 luglio 2006: “nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.”. La giurisprudenza di legittimità ha a più riprese sottolineato la necessità di una corretta interpretazione del suddetto articolo 9, non potendosi escludere aprioristicamente il risarcimento delle spese legali. Ad esempio, sono irrisarcibili le spese legali quando la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, i danni da esso derivati sono modestissimi e l’assicuratore ha prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Di contro, sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici ovvero quando il danneggiato non ha ricevuto la dovuta assistenza … Continua a leggere...
Azione diretta del danneggiato nell’r.c.a.: preclusa al datore di lavoro per il proprio dipendente trasportato

Azione diretta del danneggiato nell’r.c.a.: preclusa al datore di lavoro per il proprio dipendente trasportato

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente che viaggiava, quale terzo trasportato in un autovettura, il datore di lavoro esperiva la domanda di risarcimento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt.141 e 149 del Codice delle assicurazioni. La Corte d’Appello aveva ritenuto l’azione non esperibile e la Corte di Cassazione Civile n.3729/2019 ne ha confermato la decisione. Il datore di lavoro aveva agito per tutelare il proprio credito alla prestazione lavorativa del dipendente danneggiato e la S.C. ha osservato: “ L’art.141 cod. ass. prevede che il terzo trasportato possa esperire l’azione di risarcimento dei danni, salva l’ipotesi del caso fortuito, nei confronti dell’impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo sul quale egli era a bordo al momento dell’incidente. L’art.149 dello stesso cod. ass. prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di sinistro tra veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a favore dei conducenti (per i soli danni di lieve entità) dei veicoli stessi, che devono rivolgersi all’impresa assicuratrice del veicolo da essi stessi utilizzato. Come chiarito dallo stesso art.149, comma 2, ultima parte del Codice delle Assicurazioni, la procedura di risarcimento diretto si applica oltre che nel … Continua a leggere...