Cos’è il danno iatrogeno o differenziale?

Cos’è il danno iatrogeno o differenziale?

Il danno iatrogeno è un pregiudizio alla salute, provocato dalla colpa di un sanitario, che ha per effetto l’aggravamento di una patologia già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di terzi o a cause naturali. Può essere definito come un danno “disfunzionale” che inserendosi in una situazione in parte compromessa determina, aggravando le condizioni di salute del paziente, un incremento differenziale del danno. Si tratta di un pregiudizio che rappresenta una sub-specie del danno biologico, giacchè incide sul medesimo bene tutelato dall’ordinamento: la salute. Tuttavia se ne differenzia per via dell’iter causale da cui origina. Il danno iatrogeno infatti si verifica all’esito della seguente successione causale: una lesione alla salute di un paziente; un intervento medico/sanitario per far fronte alla stessa; l’errore del sanitario; l’aggravamento o mancata guarigione della lesione iniziale. Il danno iatrogeno è un danno differenziale, la cui liquidazione ha affermato la Cassazione, “deve avvenire con un criterio differenziale, pari alla differenza tra il risarcimento dovuto per il danno effettivamente residuato in corpore, meno il valore monetario ideale dell’invalidità che sarebbe comunque residuata in caso di tempestiva cura”(cfr.Cass.civ. n.13765/2018). Più nello specifico, il giudice di legittimità ha affrontato il nodo della liquidazione del danno iatrogeno nel 2014, … Continua a leggere...
Rischi operativi – il danno da malattia professionale

Rischi operativi – il danno da malattia professionale

“E’ stato costantemente affermato da questa Corte che la manifestazione del danno da malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale, sia ai fini delle prestazioni Inail ex art.112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia ai fini del danno differenziale ai sensi degli artt.2087 e 2946 cod.civ., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato. Occorre cioè che uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile” (v. Cass. civ. n.10441/2007). Per quanto sopra ricordato da Cass. civ. n.1298/2022, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.576/2008, si sono pronunciate in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo per il conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale (Cass. civ. n.2002/2005; Cass. civ. n.19575/2004; Cass. civ. n.23110/2004) ed hanno enunciato i principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale», specificando che “…. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno … Continua a leggere...
INAIL: la liquidazione e il danno biologico

INAIL: la liquidazione e il danno biologico

In tema di liquidazione del danno biologico effettuata dall’Assicuratore e dall’INAIL, la Cassazione civile n.2073/2022 ha osservato: “L’art.13 d. Igs. n.38 del 2000 sull’indennizzo Inail prevede: “il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, … Continua a leggere...
Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

A causa di un infortunio presso un Istituto scolastico, la vittima, dipendente dello Stato, chiedeva al Ministero competente, quale datore di lavoro, la corresponsione del c.d. “danno differenziale” oltre al rimborso delle spese mediche. Veniva, quindi, chiamato in causa l’assicuratore dell’Istituto scolastico, sulla base della clausola della polizza di r.c.t. che prevedeva fosse qualificabile come terzo il: “personale docente e non docente della scuola – non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio”. L’oggetto del contendere concerneva, pertanto, la figura della danneggiata e se questa potesse essere qualificata come terzo, essendo dipendente dello Stato. Sul caso, Cass. civ. n.7288/2024 ha osservato che l’art.127, comma 2, d.P.R. n.1124/1965 prescrive che ”Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto….”. Successivamente, con decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, veniva data concreta attuazione e regolamentazione all’assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione … Continua a leggere...