Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Il danno non patrimoniale è il danno che la vittima di un sinistro stradale subisce alla propria persona e viene definito dall’art.138 comma 2 cod.ass. come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”. Tale tipologia di danno, detto anche biologico, viene risarcita in correlazione alla gravità delle lesioni sofferte a prescindere dalla circostanza che il danneggiato svolga o meno attività lavorativa o produttiva. Per le “lesioni di non lieve entità”, ossia le lesioni che comportano una invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali (cd. lesioni macropermanenti ), lo stesso art.138 cod. ass. prevede che la liquidazione del danno avvenga sulla base di un’apposita tabella, valevole su tutto il territorio nazionale, che indica sia le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti che il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Dopo l’approvazione della L.n.124/2017, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, si fa riferimento alle cd. tabelle del Tribunale di Milano, … Continua a leggere...
Come si valuta il danno non patrimoniale?

Come si valuta il danno non patrimoniale?

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n.7513/2018 ha riassunto i principi che disciplinano il “danno patrimoniale” e “non patrimoniale” nonché le modalità di valutazione di quest’ultimo, sancendo che: “1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt.1223, 1226 , 2056 , 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e … Continua a leggere...
R.C. medica: prova presuntiva per il danno non patrimoniale

R.C. medica: prova presuntiva per il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni. Nello specifico caso, stante la strettissima convivenza familiare tipica del rapporto tra genitori e figlio. Così ha argomentato la Cassazione Civile con Ordinanza n.1640/2020 in relazione alla perdita di una gamba del figlio dei ricorrenti che a seguito di un incidente stradale veniva ricoverato in una clinica e accertata la responsabilità professionale dei convenuti (medici e ASL), chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali. La Corte di Cassazione nel ribadire il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall’altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale” ha, anche, osservato come l’accertamento della responsabilità del medico assicurato, svolto in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, giustificava che il ricorso dovesse avere come destinatario anche la Compagnia di assicurazioni.
Risarcimento del danno non patrimoniale: la valutazione equitativa del giudice

Risarcimento del danno non patrimoniale: la valutazione equitativa del giudice

La Corte di Cassazione Civile n.13269/2020, ha ripercorso e illustrato i criteri che vengono adottati, nella maggioranza dei casi, per la stima del risarcimento del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto. Da molto tempo, gli uffici giudiziari di merito hanno concepito criteri di stima standard per tali eventi e in mancanza di criteri legali, hanno, ampiamente, adottato quello del Tribunale di Milano (tabella del Tribunale di Milano). “Questo criterio consiste nello stabilire ex ante la misura del risarcimento in base alla natura del vincolo che legava la vittima ed il congiunto superstite (coniugio, filiazione, maternità, ecc.). Per ciascun tipo di vincolo parentale è prevista una somma variabile tra un minimo ed un massimo, molto divaricati tra loro. La scelta del risarcimento concretamente dovuto nel caso specifico è rimessa alla valutazione equitativa del giudice.”. La Suprema Corte aveva già affrontato tale argomento con sentenza Cass. Civ. n.12408/2011 stabilendo “.. che la tabella diffusa dal Tribunale di Milano sin dal 2009 e denominata “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante (…) dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale” dovesse costituire “d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè … Continua a leggere...
Il risarcimento alla persona: la personalizzazione del danno non patrimoniale ed il danno morale

Il risarcimento alla persona: la personalizzazione del danno non patrimoniale ed il danno morale

La personalizzazione del danno non patrimoniale Come riepilogato da Cass. civ. n.15924/2022, il principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, prevede che “…. la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis Cass. civ. n.10912/2018; Cass. civ. n.27482/2018; Cass. civ. n.28988/2019; Cass. civ. n.25164/2020; Cass. civ. n.5865/2021; Cass. civ. n.12046/2021). Il grado di invalidità permanente medico legale esprime, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni di ogni persona e che possono distinguersi in due gruppi: -quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; -quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. … Continua a leggere...
Responsabilità civile: l’accertamento del danno non patrimoniale

Responsabilità civile: l’accertamento del danno non patrimoniale

In materia di responsabilità civile, Cass. civ. n.220/2023, ha ricordato come ogni “vulnus” (offesa di un diritto), arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato, deve essere accertato senza possibilità di un qualsiasi tipo di automatismo, ma deve essere valutato sotto il duplice aspetto a) della sofferenza morale e b) della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato (al pari della lesione alla salute con riferimento al c.d. ”danno biologico”) (vds. Cass. civ. n.901/2018). Stante la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, questa deve essere interpretata nel senso che può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza di dover tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, ma evitando duplicazioni nell’attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Per la quantificazione del danno, quindi, si deve procedere all’accertamento in concreto e non in astratto del danno, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (come ad esempio, il c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale … Continua a leggere...
Rischi operativi: il prodotto finito, i danni non patrimoniali e d’immagine

Rischi operativi: il prodotto finito, i danni non patrimoniali e d’immagine

Un’azienda alimentare chiedeva il risarcimento dei danni ad un fornitore di spezie (nel caso, peperoncino) che aveva fornito una partita di merce pericolosa per la salute umana. Con l’utilizzo di dette spezie, l’azienda alimentare, veniva sottoposta ad indagini penali, sequestri e distruzione dei prodotti finiti, con i conseguenti danni. Il Tribunale condannava il fornitore delle spezie a risarcire l’azienda alimentare e condannava, altresì, la Compagnia di Assicurazione del fornitore a manlevare integralmente il proprio assicurato. L’Assicuratore eccepiva su alcune esclusioni della garanzia assicurativa prestata. Dopo il successivo intervento della Corte d’Appello, il caso, veniva sottoposto al vaglio della Cassazione Civile n.7021/2023 che nel confermare la corresponsabilità dell’accaduto, anche, a carico dell’acquirente delle spezie (azienda alimentare che doveva svolgere, anch’essa, gli opportuni controlli per la sicurezza alimentare del prodotto finito prima della distribuzione), esaminava la doglianza circa l’interpretazione delle esclusioni di copertura di una clausola della polizza assicurativa del fornitore delle succiate spezie. Nella contestazione, si sarebbe confuso, non distinguendoli, i prodotti cui si riferisce l’assicurazione (es.: il peperoncino distribuito direttamente dall’assicurato), con i prodotti del terzo che nulla hanno a che fare con quelli dell’assicurato e che avrebbero comportato l’esclusione dei danni emergenti liquidati a carico del fornitore. La S.C. … Continua a leggere...
Incendio: il danno esistenziale

Incendio: il danno esistenziale

Durante i lavori finalizzati a stendere una guaina per l’impermeabilizzazione dell’intera copertura di un palazzo e relativa coibentazione, si sviluppava un incendio che distruggeva l’intero stabile e uno studio legale (locatario dell’ immobile) causando la perdita, oltre che degli arredi di pregio presenti nello studio, di tutta la documentazione relativa all’attività in corso, e quindi dei fascicoli, dell’intera biblioteca e dell’archivio clienti. Il danneggiato, quindi, lamentava di avere subito da tale episodio una contrazione dei suoi affari e dei suoi guadagni, ed anche un ridimensionamento dello studio legale dovuto all’abbandono degli avvocati che ne facevano parte, seguito alla perdita degli incarichi professionali. Sul caso, la Cassazione Civile n.17801/2024 nell’osservare, in tema di responsabilità ex artt.2043 o 2049 c.c., che il danno era stato causato da una errata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore che non aveva utilizzato le adeguate cautele nella realizzazione dei lavori, si è soffermata sulla liquidazione del danno personale subito dall’avvocato a seguito della distruzione e perdita dello studio legale (ex art.2059 c.c.). La S.C., infatti, ha affermato che, in sede di merito, non erano state adeguatamente valutate le specifiche conseguenze che “… l’evento aveva avuto sullo sconvolgimento delle abitudini di vita, e sui conseguenti disagi relazionali, … Continua a leggere...
Il fermo amministrativo del veicolo: il danno non patrimoniale

Il fermo amministrativo del veicolo: il danno non patrimoniale

Si chiedeva il risarcimento danni ad una società di gestione di entrate e tributi per il mancato uso del veicolo a seguito di una illegittima iscrizione di fermo amministrativo, in quanto adottato in palese violazione di un provvedimento giurisdizionale, per cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione del preavviso del fermo. Si lamentava, in sostanza, che con tale illegittimo fermo amministrativo, dell’autoveicolo, unico mezzo a disposizione della famiglia, tale privazione per un certo periodo di tempo, aveva comportato un danno. Sull’argomento, Cass. Civ. n.27343/2024 ha ricordato, secondo un principio ormai consolidato (vds. tra le varie Cass. civ. n.33276/2023 e Cass. civ. n.20296/2019) che “Nella ipotesi di illegittimo fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari” (di lieve entità). (Cass. civ. n.2370/2014). Il danneggiato, avrebbe dovuto dimostrare elementi idonei da valutare circa il danno non patrimoniale subìto e non descrivere genericamente tale danno in termini insuscettibili di essere monetizzati, poiché inquadrabili in quegli sconvolgimenti … Continua a leggere...
Tabella unica nazionale 2025: danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

Tabella unica nazionale 2025: danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita’ tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA “OMISSIS” E m a n a il seguente regolamento: Art.1 – Adozione della tabella unica nazionale 1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita’ conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche’ conseguenti all’attivita’ dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate: a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I; b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita‘, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’eta’ del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209,- tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1; … Continua a leggere...