Odontoiatra: la responsabilità contrattuale, l’onere probatorio e l’inadempimento

Odontoiatra: la responsabilità contrattuale, l’onere probatorio e l’inadempimento

Secondo i principi della costante giurisprudenza di Cassazione, se viene dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all’opera prestata dal medico curante, subita nell’arco di tempo in cui il paziente è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata, sarebbe stato onere del medico provare il contrario. Provare, quindi, che le cure dal medesimo effettuate sul paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare. Deve valutarsi, pertanto, in tema di prova della responsabilità contrattuale ascrivibile a comportamento negligente del medico e di causalità giuridica, quanto accertato dal CTU in relazione ai lavori di implantologia effettuati dal medico curante sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativi di un aggravamento delle condizioni di salute della persona. Le osservazioni della Cassazione Civile n.5128/2020 hanno ripercorso i consolidati orientamenti sul tema, come segue: – per la responsabilità contrattuale, “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per … Continua a leggere...