Come si effettua la denuncia del sinistro r.c.a.?

Come si effettua la denuncia del sinistro r.c.a.?

In caso di sinistro, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è utile riassumere gli aspetti salienti delle modalità di denuncia di un sinistro, redatto cosi come previsto dal Regolamento ISVAP n.13 del 06 Febbraio 2008: 1. In primo luogo vi è l’obbligo di informare per iscritto la propria compagnia di assicurazioni sia se il danno é stato subito o provocato (ai sensi dell’art.1915 c.c. l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo). Il  modulo di denuncia (modulo C.A.I. constatazione amichevole d’incidente) rende più facile tale adempimento. Se si è giunti a un accordo sulla dinamica dell’incidente, il modulo C.A.I. dovrà essere firmato da tutti i conducenti coinvolti, in modo tale da ridurre i tempi del risarcimento dei danni, ma in caso di disaccordo tra le parti coinvolte nel sinistro, è sempre bene riempire il modulo singolarmente per proprio conto così da fornire la propria versione dei fatti. Nell’eventualità che il C.A.I. non venga compilato è necessario, comunque, informare per iscritto la propria compagnia assicurativa con una descrizione dettagliata dell’incidente (c.d. denuncia cautelativa). Qualora vi fossero, inoltre, testimoni dell’incidente é necessario comunicarlo nel primo atto … Continua a leggere...
L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

Come ribadito da Cass. civ. n.8701/2022 in relazione a quanto sancito da Cass. civ. n.24210/2019, “.. affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art.1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art.1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915, secondo comma, cod. civ.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vds. ,anche, Cass. civ. n.1196/1989).
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex art.1915 cod. civ., inoltre, non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Cass. civ. n.14579/2007 e Cass. civ. n.13355/2015).
La S.C., pertanto, nel dare convinta adesione e ulteriore continuità a tali decisioni ha ritenuto che, nel caso in esame attinente la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita di calcio, non risultava essere stata mai ipotizzata … Continua a leggere...
Furto del veicolo: la prova

Furto del veicolo: la prova

L’Assicurato chiedeva all’Assicuratore l’indennizzo assicurativo per il furto della sua autovettura, producendo la denuncia-querela sporta ai Carabinieri (comprensiva della successiva integrazione, nella quale aveva rappresentato di avere appreso dalla compagnia assicurativa l’eventualità, poi confermatagli dal venditore dell’automobile, che quest’ultima era dotata di un dispositivo di geolocalizzazione), nonché la documentazione relativa al certificato cronologico di proprietà con annotazione della perdita di possesso del veicolo e consegnato le due chiavi dell’auto alla Compagnia di assicurazione. In sede di contenzioso, Cass. civ. n.3446/2023 nel concordare con i giudizi, già espressi dalle Corti di merito, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che “..la denuncia-querela presentata ai Carabinieri, sebbene integrata dal deposito della documentazione richiesta dal contratto assicurativo, non era sufficiente a provare la sottrazione del veicolo, quale fatto costitutivo del diritto all’indennizzo assicurativo…”. Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, ex art.2697 c.c. (Cass civ. n.30656/2017); dall’altro … Continua a leggere...
Gravi difetti dell’opera: il termine di denunzia decorre con la sicura conoscenza dei difetti

Gravi difetti dell’opera: il termine di denunzia decorre con la sicura conoscenza dei difetti

La Cassazione Civile n.7206/2025, in tema di “Rovina e difetti di cose immobili”, ha ricordato che l’art.1669 c.c. è univoco nel ricollegare al «compimento» dell’opera (e non già alla mera edificazione della sua struttura portante) l’inizio del decorso del termine decennale, come è stato recentemente ribadito da Cass. civ. n.27385/2023, ove si è parimenti ritornati a precisare che tale previsione concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art.2043 c.c., finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale”. La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito che se è vero che incombe al committente l’onere di provare che la data della scoperta dei vizi si colloca entro l’anno anteriore alla denuncia, è altrettanto vero che, alla stregua dell’orientamento costante di legittimità e come espresso esemplarmente da Cass. civ. n.27693/2019: “In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art.1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati … Continua a leggere...