Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Presso un Polo Fieristico si era gravemente infortunato, durante il montaggio di una grande tenda, un collaboratore di un’azienda committente che doveva allestire un’area espositiva, concessale in godimento. L’impresa, a seguito di condanna al risarcimento dei danni, lamentava in Cassazione che la prestazione dell’infortunato “.. fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante” e che non era stata considerata “.. l’ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti … e dunque la necessaria prova del nesso di causalità tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile”. Nella trattazione del ricorso, la Cass. Civ. n.4358/2022 affrontava le due tematiche osservando, in primo luogo, che l’infortunato (collaboratore volontario e gratuito, secondo l’azienda) non poteva considerarsi “appaltatore” terzo, in assenza di una necessaria organizzazione imprenditoriale e visto che si trattava di un dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo dei mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l’esecuzione della prestazione. Nel caso, quindi, di una prestazione d’opera (ex art.2222 c.c.) o di servizio in via autonoma si deve, normalmente, ritenere che questa sia a titolo oneroso, anche se assente la preventiva determinazione del compenso, ma … Continua a leggere...