Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Nelle condizioni di polizza si prevedeva che l’assicurazione fosse operativa “esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’assicurato non abbia ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e se l’assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Il ricorso in Cassazione s’incentrava, in via principale, proprio contro tale espressione, per cui la garanzia assicurativa era operativa per i casi in cui l’assicurato, oltre a non aver avuto alcuna richiesta risarcitoria, non avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti” della propria responsabilità. A tal proposito la Cassazione Civile n.11905/2020 , pur osservando che il termine “percezione” fosse indubbiamente sfuggente, ha ritenuto, come nel caso specifico, che la sentenza impugnata avesse ben chiarito per quali ragioni detta “percezione” avrebbe dovuto manifestarsi nell’assicurato, inducendolo ad una maggiore attenzione nella stipula del contratto. Il fatto che il terzo danneggiato non si fosse ancora attivato con una domanda risarcitoria non escludeva, secondo la Corte d’Appello, che l’assicurato avesse la consapevolezza della possibilità di essere convenuto in giudizio a seguito (nel caso in specie) della sostituzione di una protesi problematica, pochi giorni prima della stipula del contratto di assicurazione. La scrupolosa ricostruzione cronologica dei fatti, oltre … Continua a leggere...
Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

La Corte di Cassazione Civile n.11109/2015 affrontava il caso delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza assicurativa destinata a coprire il rischio della responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di una società e delle sue controllate, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicuratore aveva ottenuto ragione, nei primi due gradi di giudizio poiché, come accertato al momento della stipula, la società aveva, con dolo o colpa grave, sottaciuto la reale consistenza della propria situazione finanziaria, a quell’epoca gravemente compromessa. La società (ricorrente), aveva chiesto, in subordine, che il contratto assicurativo fosse annullato solo parzialmente e cioè in riferimento alla copertura della responsabilità delle sole persone la cui condotta colposa era stata sottaciuta, al momento della stipula. La S.C. osservava sul tema: “Con riferimento alla denuncia di violazione di legge, va ricordato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell’art.1892 c.c., sia quando le dichiarazioni reticenti provengano dal contraente, sia quando provengano dall’assicurato (arg. ex art.1894 c.c.), sia quando provengano da un terzo, quando manifesti una volontà imputabile al contraente. Nel caso di specie, pertanto, una volta accertato dalla Corte d’appello che le dichiarazioni false o reticenti ci furono e provenivano da un soggetto … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003). Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore … Continua a leggere...
Annullamento della polizza o perdita dell’indennizzo: un errore d’informazione

Annullamento della polizza o perdita dell’indennizzo: un errore d’informazione

La Cassazione Civile n.20997/2023 ha affermato, in tema di polizza assicurativa, che “.. l’annullamento del contratto o la perdita dell’indennizzo, ex art.1892 c.c., dipendono nel sistema della legge non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione. L’assicurato perde il diritto all’indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro ……….. può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell’assicurato, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell’assicuratore alla stipula.”. Il caso verteva sulla omessa dichiarazione equivalente alla colpevole reticenza dell’assicurato che alla data di stipula della polizza non poteva presagire un’azione giudiziaria nei propri confronti, anche considerando una precedente comunicazione degli ipotetici danneggiati che aveva un tenore più che altro interlocutorio e che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria. La Suprema Corte, sul tema dell’erronea interpretazione del concetto di “circostanze”, in sede di stipula della polizza, da comunicare all’Assicuratore ha osservato: “le circostanze rilevanti ex art.1892, primo comma, c.c., rispetto alla cui dichiarazione in sede di conclusione del … Continua a leggere...