Rischi operativi: il prodotto difettoso

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che un prodotto non può dirsi difettoso:
“-) né per il solo fatto che sia pericoloso;
-) né per il solo fatto che ne esistano in commercio di migliori.”. Per quanto concerne il primo aspetto si è stabilito, come ricordato da Cass. civ. n.29387/2023, che sia il vecchio art.5 D.P.R. 224/88, sia l’attuale art.117 D.Lgs. 206/05 (codice del consumo) non identificano affatto la mancanza di difetti con la “innocuità” del prodotto. “Possono quindi esistere prodotti difettosi ma non pericolosi, allo stesso modo in cui possono esistere come prodotti pericolosi, ma non difettosi.
Così, ad esempio, una sega circolare progettata e venduta senza protezione delle parti rotanti è certamente un prodotto pericoloso, ma non per questo deve essere ritenuto difettoso.
Sotto il secondo aspetto, questa Corte ha stabilito che un prodotto non può dirsi “difettoso” sol perché ne esistano di analoghi più efficienti o più sicuri. Così, ad esempio, una autovettura utilitaria con freni a tamburo non potrebbe dirsi “difettosa” sol perché il suo spazio di arresto in frenata è superiore a quello d’una fuoriserie con freni ceramici.“. La S.C. ha ribadito, infatti, che “il livello di sicurezza al di sotto del quale il … Continua a leggere...