Rischi operativi: il prodotto difettoso

Rischi operativi: il prodotto difettoso

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che un prodotto non può dirsi difettoso:
 “-) né per il solo fatto che sia pericoloso;
 -) né per il solo fatto che ne esistano in commercio di migliori.”. Per quanto concerne il primo aspetto si è stabilito, come ricordato da Cass. civ. n.29387/2023, che sia il vecchio art.5 D.P.R. 224/88, sia l’attuale art.117 D.Lgs. 206/05 (codice del consumo) non identificano affatto la mancanza di difetti con la “innocuità” del prodotto. “Possono quindi esistere prodotti difettosi ma non pericolosi, allo stesso modo in cui possono esistere come prodotti pericolosi, ma non difettosi.
 Così, ad esempio, una sega circolare progettata e venduta senza protezione delle parti rotanti è certamente un prodotto pericoloso, ma non per questo deve essere ritenuto difettoso.
Sotto il secondo aspetto, questa Corte ha stabilito che un prodotto non può dirsi “difettoso” sol perché ne esistano di analoghi più efficienti o più sicuri. Così, ad esempio, una autovettura utilitaria con freni a tamburo non potrebbe dirsi “difettosa” sol perché il suo spazio di arresto in frenata è superiore a quello d’una fuoriserie con freni ceramici.“. La S.C. ha ribadito, infatti, che “il livello di sicurezza al di sotto del quale il … Continua a leggere...
Rischi operativi: la differenza tra il prodotto difettoso e dannoso

Rischi operativi: la differenza tra il prodotto difettoso e dannoso

Come ricordato da Cass. civ n.3716/2024 in ordine alla responsabilità del produttore, cosi come statuito da Cass. civ. n.13458/2013 la relativa disciplina confluita negli artt.114 a 127 del codice del consumo di cui al d.lgs. n.206/2005 ha per oggetto il “danno da prodotti difettosi” e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, bensì dalla mera “utilizzazione” del prodotto difettoso da parte della vittima. Possono, quindi, proporre richiesta di risarcimento tutti i soggetti che si sono trovati, anche in maniera occasionale, esposti al rischio derivante dal prodotto difettoso, poiché tale tutela é riferita all’ “utilizzatore” in senso lato del prodotto e non solo al consumatore o all’utilizzatore non professionale. Bisogna, però distinguere, ex art.117, primo comma, d.lgs. n.206/2005, il prodotto difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere” con l’art.123 cod. cons. che “… individua il danno risarcibile in quello “cagionato dalla morte o da lesioni personali” e nella “distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Rischi operativi: la prova del danno da prodotto difettoso

Rischi operativi: la prova del danno da prodotto difettoso

Nel ripercorrere la normativa di cui all’art.5 d.P.R. n.224/1988, trasfuso nell’art.117 del Codice del Consumo, Cass. civ. n.8139/2024 ha ribadito che “… viene definito “difettoso” non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.”. (Cass. civ. n.13458/2013). Su tali basi, la S.C. ha precisato inoltre che “… il verificarsi del danno non depone di per sé per la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto insufficiente a ritenere integrata la responsabilità del produttore ove non risulti in concreto accertato che la specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia”. (vds. Cass. civ. n.25116/2010 e Cass. civ. n.20985/2007). Per quanto esposto ed in termini di onere della … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità del produttore fabbricante?

Quali sono le responsabilità del produttore fabbricante?

La Normativa Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, emanato in materia di responsabilità del produttore (attuazione della direttiva comunitaria 85/374/CEE del 25 luglio 1985) viene abrogato e sostituito dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) con cui viene disciplinata, nel nostro ordinamento, la nuova responsabilità del produttore per i danni derivanti dai prodotti difettosi (artt.114 e 127 del Codice del Consumo ). Il produttore Nell’ambito dell’applicazione della norma, le due figure, soggettivamente contrapposte, sono rappresentate dal ”produttore”, da una parte e “dal consumatore/utente” dall’altro, mentre dal “prodotto difettoso” potrà derivare il danno risarcibile. L’articolata definizione di “produttore” quale: “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”, così come definito dall’ art.3 comma 1, d) del D.Lgs. n.206/2005 rimanda a ulteriori definizioni previste nel testo del Codice del Consumo, per cui: è “produttore” in tema di “sicurezza dei prodotti” (art.103, comma 1, lettera d del Codice del Consumo): “il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi … Continua a leggere...