La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

In tema di responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o del funzionario le Sezioni Unite di Cass. civ. n.13246/2019 hanno espresso il seguente principio di diritto: «lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». La natura composita di tale responsabilità trova applicazione nei principi della responsabilità indiretta di cui all’art.2049 c.c. di natura non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione. Sono, pertanto, fonte di responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico, anche, i danni determinati da … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

La disciplina delle forme pensionistiche complementari, nell’ambito dell’art.38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria, trova riferimento normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, in attuazione della legge-delega n.243 del 2004, che ha operato una riforma organica del settore. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente o anche attraverso il conferimento del t.f.r. maturando (art.8, comma 1, d.lgs. n.252/2005). Queste risorse vengono gestite dai Fondi, secondo le modalità previste dall’art.6, d.lgs. n.252/2005 e costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, d.lgs. n.252/2005. L’adesione al fondo, vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo circa la possibilità di riscatto della posizione individuale, ai sensi dell’art.14, comma 1, d.lgs. n.252/2005 nonché la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dell’art.11, comma 7, d.lgs. n.252/2005). Con l’art.14, comma 6, d.lgs. n.252/2005 si prevede, infine, la cd. “portabilità” dell’intera posizione individuale e cioè la facoltà del suo trasferimento ad un’altra forma di previdenza complementare. Il tema affrontato dal Cass. civ. n.17704/2022 attiene la questione della … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’incendio doloso causato dal dipendente del locatario

Rischi operativi: l’incendio doloso causato dal dipendente del locatario

Veniva condannato al risarcimento dei danni il conduttore (società di ristorazione) di un immobile, solidalmente con un suo dipendente, poiché dimostrato che l’incendio era stato appiccato dolosamente dal dipendente stesso che aveva ampia facoltà di accesso all’interno del bene locato ed a cui non era stato vietato l’ingresso fuori dagli orari di lavoro. Nel caso in esame, inoltre, era stato rilevato che la mancanza di segni di effrazione per entrare nel ristorante dimostrava che il collaboratore era sicuramente in possesso delle chiavi. Veniva, altresì, condannata la compagnia assicuratrice a versare l’indennizzo dovuto dal conduttore, suo assicurato, al proprietario dell’immobile in via di manleva. La Cassazione Civile n.23476/2018, sull’argomento, ricordava quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, per cui il conduttore risponde ex art.1588 c.c. della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio e che la presunzione di colpa a suo carico è superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui addebitabile onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (vds. Cass. civ. n.15721/2015; Cass. civ. n.11972/2010; Cass. civ. n.2250/2007; … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Come ricordato da Cass. civ. n.1091/2023, secondo un ormai consolidato orientamento, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art.13 del d.lgs. n.38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre, pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato e poi, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (vds. Cass. civ. n.9112/2019; Cass. civ. n.9166/2017; Cass. civ. n.22021/2022). … Continua a leggere...
I fondi di previdenza complementare ed obbligatori

I fondi di previdenza complementare ed obbligatori

In tema di fondi di previdenza integrativi/complementari e le differenze con gli obbligatori, la Cassazione Civile n.8515/2023 ha chiarito che la riformata disciplina dei fondi di previdenza complementare é di natura contributiva in relazione ai versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi. (Cass. civ. n.2406/2022). Come già affermato dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.4784/2015, “la differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contractu)” risiede nelle tutele del primo a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che rappresentano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari (nel quale non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni). La natura privatistica della c.d. “previdenza integrativa o complementare” é finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria e ciò emerge dal meccanismo di adesione che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro. I versamenti, quindi, a favore dei fondi di previdenza integrativa non producono un immediato vantaggio del lavoratore, ma rappresentano un accantonamento (non direttamente corrisposto) … Continua a leggere...
T.F.R. : la polizza assicurativa e i rendimenti sui premi versati

T.F.R. : la polizza assicurativa e i rendimenti sui premi versati

Il ricorso in Cassazione atteneva il pagamento del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto), al personale dipendente di una Agenzia Generale di assicurazioni, per rivendicare il diritto dei dipendenti stessi di vedersi liquidati, oltre al T.F.R., gli incrementi (interessi) prodotti sui premi versati dal datore di lavoro. La Cassazione civile n.22629/2023 ha ripercorso, in linea di principio, la giurisprudenza di legittimità sull’argomento osservando come le Sezioni Unite di Cass. civ. n.21553/2009 avevano già affermato che “In materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla Legge n.297/1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale.”. Deve, però, “…escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell‘indennità di … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici “strutturati”

R.C. medico-sanitaria: le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici “strutturati”

La Corte Costituzionale n.182/2023 ha ripercorso gli obblighi assicurativi previsti dall’art.10 della legge n.24/2017. Come osservato dalla Corte, “La disposizione prende in considerazione distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici “strutturati”. “Quanto alle prime, è fatto obbligo alle strutture sanitarie pubbliche e private di munirsi di polizze assicurative, o di adottare «altre analoghe misure», a copertura di due classi di rischi. Esse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilità civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera)” (art.10, comma 1, primo e secondo periodo Legge n.24/2017). Le strutture sanitarie hanno, però, anche l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano” (art.10, comma 1, terzo periodo Legge n.24/2017, in relazione all’art.7, comma 3 della medesima legge). “Dunque, mentre il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio, rispetto … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore

Rischi operativi: la responsabilità del committente per l’infortunio del dipendente dell’appaltatore

La Cassazione civile n.28961/2023 ha ricordato i principi già affermati (vds. Cass. civ. n.9178/2023), sul tema della responsabilità del committente in caso di infortunio occorso ai dipendenti dell’appaltatore. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.494/1996, per gli infortuni sul lavoro, la S.C. ha affermato che “… il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l’incidenza della relativa condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (v. anche Cass. civ. n.2517/2023). Nel caso in esame e sulla base di detti principi è stata affermata la responsabilità del committente per l’infortunio occorso al dipendente dell’appaltatore “quale proprietaria dell’intero impianto (gru CMI, cella, sistemi elettrici e … Continua a leggere...
Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

A causa di un infortunio presso un Istituto scolastico, la vittima, dipendente dello Stato, chiedeva al Ministero competente, quale datore di lavoro, la corresponsione del c.d. “danno differenziale” oltre al rimborso delle spese mediche. Veniva, quindi, chiamato in causa l’assicuratore dell’Istituto scolastico, sulla base della clausola della polizza di r.c.t. che prevedeva fosse qualificabile come terzo il: “personale docente e non docente della scuola – non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio”. L’oggetto del contendere concerneva, pertanto, la figura della danneggiata e se questa potesse essere qualificata come terzo, essendo dipendente dello Stato. Sul caso, Cass. civ. n.7288/2024 ha osservato che l’art.127, comma 2, d.P.R. n.1124/1965 prescrive che ”Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto….”. Successivamente, con decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, veniva data concreta attuazione e regolamentazione all’assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione … Continua a leggere...
Le responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici

Le responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici

Come ribadito da Cass. civ. n.14588/2024 “Il fondamento della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici riposa nell’art.28 Cost., in base al quale: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. La Suprema Corte, in occasione di un contenzioso tra privato e pubblico, ha ripercorso le disposizioni normative generali, attualmente vigenti, in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, la S.C. ha ricordato che “la Corte costituzionale ha più volte statuito che l’art.28 Cost….. stabilisce la responsabilità “diretta” per violazione di diritti non soltanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, ma anche dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che …. la responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico può essere fatta valere “anteriormente o contestualmente” a quella dei funzionari e dei dipendenti (avendo carattere concorrente o solidale e non sussidiario).”. (vds. tra le altre, Corte cost. n.64/1992, Corte cost. n. 18/1989, Corte cost. n.26/1987, Corte cost. n.148/1983 e Corte cost. n. 123/1972). … Continua a leggere...