Cos’è il diritto di surroga dell’assicuratore sociale?

Cos’è il diritto di surroga dell’assicuratore sociale?

Il diritto di surroga dell’assicuratore sociale è la possibilità riconosciuta a quest’ultimo di rivalersi direttamente sull’impresa assicuratrice del responsabile civile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato-assistito. Tale diritto è previsto in via generale dall’art.1916, comma 1 c.c. (“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”). L’art.142 del Codice delle Assicurazioni, all’uopo, pone in capo all’assicurazione, prima di procedere alla liquidazione del danno, l’onere di richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso assicurato-danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui nella propria dichiarazione il danneggiato indichi di avere diritto alle prestazioni da parte dell’assicuratore sociale, l’impresa assicuratrice deve informare l’ente competente (es. INPS o INAIL) e, prima di liquidare il danno, deve accantonare la somma spettante al medesimo assicuratore sociale. Una volta ricevuta la dichiarazione, l’assicuratore sociale ha 45 giorni per dichiarare di volersi surrogare; in caso di inutile decorso del tempo o dichiarazione negativa, l’impresa assicuratrice RCA può procedere alla liquidazione definitiva del danno in favore del danneggiato. In applicazione del più generale principio sancito dall’art.1916, comma … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il diritto di surroga dell’assicuratore

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il diritto di surroga dell’assicuratore

Le somme corrisposte dall’assicuratore del credito commerciale all’assicurato, a titolo d’indennizzo assicurativo, rappresentano il limite massimo per agire in via di surroga (art.1916 c.c.) nei confronti del soggetto debitore inadempiente. Per quanto concerne l’importo dell’indennizzo, già, non vi sono possibilità di deroga circa l’azione di recupero via surroga e senza alcun limite o divieto per l’assicuratore non solo di agire (dopo l’avvenuto pagamento dell’indennizzo) ma anche di scegliere le modalità tramite le quali aggredire il patrimonio del terzo responsabile per recuperare quelle somme. Pertanto, come affermato dalla Cassazione Civile n.28804/2019, l’azione di surroga dell’assicuratore consente di recuperare l’importo totale erogato, mentre solo per le somme eccedenti quell’importo, l’assicurato (titolare del credito) resta titolare anche delle azioni di recupero verso la sua debitrice.Ogni somma recuperata nei confronti della debitrice/responsabile del danno spetta all’assicuratore che succedeva all’assicurato (titolare del credito) nei limiti dell’indennizzo versato. Il significato letterale della specifica previsione del contratto assicurativo, infatti, indica che dopo il pagamento dell’indennizzo, i recuperi sono acquisiti dall’assicuratore sino alla concorrenza dell’importo indennizzato, mentre eventuali recuperi eccedenti tale importo spettano all’assicurato. “La concorrenza dell’importo indennizzato altro non è che il sopra indicato “limite dell’indennizzo versato” che trova la sua giustificazione sia nella natura del diritto … Continua a leggere...
INAIL: la surroga ed il risarcimento del danno nell’r.c.a.

INAIL: la surroga ed il risarcimento del danno nell’r.c.a.

In tema di surroga dell’INAIL, ex art.142 cod. ass.,la Corte di Cassazione civile n.14981/2022 ha illustrato, qualora il danneggiato percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicurazione sociale, l’assetto dei rapporti giuridici intercorrenti, in capo a tre distinti soggetti: “a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall’altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a.. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l’assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell’importo pagato (art.1916 c.c.).” L’assicuratore della r.c.a., pertanto, prima di risarcire la vittima, deve chiederle se abbia diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale e, in caso affermativo, darne comunicazione a quest’ultimo. L’assicuratore sociale, invece, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi … Continua a leggere...