Cosa accade se il sinistro è causato da dolo del conducente?
È operativa o meno la copertura assicurativa nell’ipotesi in cui l’evento dannoso integri gli estremi di una condotta dolosa? La giurisprudenza di legittimità ha lungamente dibattuto sulla estensibilità o meno, in regime di assicurazione obbligatoria r.c.a., della copertura assicurativa ai sinistri dolosamente cagionati. La tendenza della giurisprudenza è quella di ridurre le fattispecie non soggette alla normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e, conseguentemente, di ritenere operante la garanzia anche nel caso di fatti dolosi. Chiedersi se la copertura assicurativa operi anche nei casi in cui il fatto produttivo del danno sia stato commesso con dolo significa porsi il problema dell’interpretazione dell’art.2054 del Codice Civile, norma richiamata dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni Private. Il combinato disposto del succitato articolo 122 cod. ass. e dell’articolo 2054 c.c. rappresentano le norme di riferimento e non quanto previsto dall’articolo 1900 c.c.. L’art.2054 c.c., espressione del più generale principio del neminem laedere, non distingue tra comportamenti colposi e comportamenti dolosi tenuti dal conducente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, mentre l’articolo 1900 c.c. può considerarsi pienamente operante nell’ambito del rapporto contrattuale esistente tra assicuratore ed assicurato. Ne consegue che, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (o del terzo … Continua a leggere...