Cosa accade se il sinistro è causato da dolo del conducente?

Cosa accade se il sinistro è causato da dolo del conducente?

È operativa o meno la copertura assicurativa nell’ipotesi in cui l’evento dannoso integri gli estremi di una condotta dolosa? La giurisprudenza di legittimità ha lungamente dibattuto sulla estensibilità o meno, in regime di assicurazione obbligatoria r.c.a., della copertura assicurativa ai sinistri dolosamente cagionati. La tendenza della giurisprudenza è quella di ridurre le fattispecie non soggette alla normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e, conseguentemente, di ritenere operante la garanzia anche nel caso di fatti dolosi. Chiedersi se la copertura assicurativa operi anche nei casi in cui il fatto produttivo del danno sia stato commesso con dolo significa porsi il problema dell’interpretazione dell’art.2054 del Codice Civile, norma richiamata dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni Private. Il combinato disposto del succitato articolo 122 cod. ass. e dell’articolo 2054 c.c. rappresentano le norme di riferimento e non quanto previsto  dall’articolo 1900 c.c.. L’art.2054 c.c., espressione del più generale principio del neminem laedere, non distingue tra comportamenti colposi e comportamenti dolosi tenuti dal conducente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, mentre l’articolo 1900 c.c. può considerarsi pienamente operante nell’ambito del rapporto contrattuale esistente tra assicuratore ed assicurato. Ne consegue che, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (o del terzo … Continua a leggere...
Avviso di sinistro all’assicuratore: l’omissione dolosa

Avviso di sinistro all’assicuratore: l’omissione dolosa

Il caso in specie concerneva la responsabilità di un Notaio, chiamato in giudizio dagli acquirenti di un immobile, per il risarcimento dei danni conseguenti al fatto che l’immobile risultava, ancora, sottoposto a procedura di espropriazione, mentre nell’atto era riportato che l’abitazione veniva venduta “libera da privilegi, ipoteche ed altri gravami”. Il notaio nel contestare la richiesta di risarcimento, sostenendo che gli acquirenti erano a conoscenza della procedura esecutiva, chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la Compagnia di Assicurazioni. Quest’ultima si costituì in giudizio eccependo la tardività della denuncia del sinistro e l’inoperatività della garanzia assicurativa per mancata effettuazione delle visure. La Corte d’Appello accolse, invece, la richiesta risarcitoria nei confronti del Notaio e condannò la Compagnia di assicurazioni a manlevare il Notaio stesso. L’Assicuratore, quindi, ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello e la Cass. civ. n.21533/2021 accoglieva uno dei motivi proposti dalla Compagnia di Ass.ni. In particolare, la S.C. osservava, in termini di applicazione delle previsioni degli artt.1913 e 1915 c.c., la corretta affermazione che, “a configurare il carattere doloso dell’inadempimento [dell’obbligo di avviso] è sufficiente la consapevolezza in capo all’assicurato dell’obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo”, per cui “affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente … Continua a leggere...
La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

Come ribadito dalla Cassazione civile n.25454/2020 il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicché “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. civ. n.20305/2019; Cass. civ. n.20070/2017; Cass. civ. n.4799/2013; Cass. civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass. civ. n.752/2000; Cass. civ. n.4118/1995 ). Ricorda, infine la S.C. che “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione” sicché la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone [ ..] di ritenere che — in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, … Continua a leggere...
Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

La polizza “all risks” di un’azienda prevedeva nelle Condizioni Particolari di polizza che l’Assicuratore avrebbe risposto “… dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi” e che a seguito, come nel caso in specie, di un atto di “sabotaggio” alle botti di vino (o, comunque, di un atto vandalico o doloso), la Compagnia di Ass.ni era tenuta a rispondere dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati. Nell’ambito dei limiti di copertura per i danni causati dai suddetti eventi, la polizza prevedeva un indennizzo per sinistro non superiore al 70% della somma assicurata per ubicazione e un importo non superiore al 30% della somma assicurata alla partita “merci” per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, a seguito di “colaggio e fuoriuscita del vino”. L’azienda, ricorrente in Cassazione, contestava che la Corte di merito avesse ritenuto applicabile al sinistro la limitazione del 30% alla partita “merci” per il “colaggio e fuoriuscita del vino” e non invece la limitazione del 70% della somma assicurata a causa del “sabotaggio”. In sintesi, facendo rientrare l’evento “sabotaggio” delle botti nella nozione … Continua a leggere...
L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

L’avviso di sinistro all’assicuratore: doloso o colposo

Come ribadito da Cass. civ. n.8701/2022 in relazione a quanto sancito da Cass. civ. n.24210/2019, “.. affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art.1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art.1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915, secondo comma, cod. civ.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (vds. ,anche, Cass. civ. n.1196/1989).
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi ex art.1915 cod. civ., inoltre, non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Cass. civ. n.14579/2007 e Cass. civ. n.13355/2015).
La S.C., pertanto, nel dare convinta adesione e ulteriore continuità a tali decisioni ha ritenuto che, nel caso in esame attinente la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita di calcio, non risultava essere stata mai ipotizzata … Continua a leggere...
Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

La Corte di Cassazione civile n.23762/2022 , in tema di polizza per la responsabilità civile verso terzi,  ha espresso il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.”. La S.C. ha ripercorso la consolidata giurisprudenza sul concetto di “accidentalità” per cui “il rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art.1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’incendio doloso causato dal dipendente del locatario

Rischi operativi: l’incendio doloso causato dal dipendente del locatario

Veniva condannato al risarcimento dei danni il conduttore (società di ristorazione) di un immobile, solidalmente con un suo dipendente, poiché dimostrato che l’incendio era stato appiccato dolosamente dal dipendente stesso che aveva ampia facoltà di accesso all’interno del bene locato ed a cui non era stato vietato l’ingresso fuori dagli orari di lavoro. Nel caso in esame, inoltre, era stato rilevato che la mancanza di segni di effrazione per entrare nel ristorante dimostrava che il collaboratore era sicuramente in possesso delle chiavi. Veniva, altresì, condannata la compagnia assicuratrice a versare l’indennizzo dovuto dal conduttore, suo assicurato, al proprietario dell’immobile in via di manleva. La Cassazione Civile n.23476/2018, sull’argomento, ricordava quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, per cui il conduttore risponde ex art.1588 c.c. della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio e che la presunzione di colpa a suo carico è superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui addebitabile onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (vds. Cass. civ. n.15721/2015; Cass. civ. n.11972/2010; Cass. civ. n.2250/2007; … Continua a leggere...
Polizza tutela legale: i fatti dolosi dell’assicurato

Polizza tutela legale: i fatti dolosi dell’assicurato

La polizza assicurativa di “tutela legale”, in esame, prevedeva l’indennizzo delle “spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell’assicurato”, con particolare riguardo alle “spese per l’intervento di un legale, le spese peritali e arbitrali e le spese di giustizia nel processo penale”, con esclusione delle “spese per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Si era aperto un procedimento penale a carico dell’assicurato, conclusosi con l’archiviazione e denunciato alla società assicuratrice con richiesta di riconoscimento della copertura assicurativa, ma l’assicuratore rifiutava l’indennizzo sull’assunto che operasse l’esclusione di polizza attinente “le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Sul caso, come osservato da Cass. Civ. n.24195/2023, la polizza assicurativa prevedeva, in generale, l’indennizzabilità delle “spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per la tutela degli interessi dell’assicurato”, in relazione ai “fatti accaduti nell’ambito dell’attività professionale”, con esclusione delle “spese per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato”. Il contratto, quindi, non faceva riferimento alla contestazione accusatoria nel processo penale, ma ai fatti commessi dall’assicurato che, per sfuggire alla copertura assicurativa, dovevano assumere natura dolosa. Ai fini della delimitazione del rischio trasferito all’assicuratore, la polizza, senza distinguere tra procedimenti penali e controversie civili, faceva riferimento, non al titolo della contestazione … Continua a leggere...