Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Per evento imprevedibile ed eccezionale si intende quel fenomeno che, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, é capace d’interrompere il nesso di causa tra la condotta e il danno e quindi di esonerare da ogni responsabilità il custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. codice civile. Uno degli esempi più tipici è rappresentato da quegli eventi climatici e atmosferici, frutto di repentini cambiamenti, che rendono impossibile intervenire immediatamente e impedire così l’evento dannoso, così come il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Non sempre però il custode può invocare l’evento imprevedibile ed eccezionale, ovvero il caso fortuito, per ritenersi esonerato dalla responsabilità contemplata dall’articolo 2051 c.c. del codice civile. Recente giurisprudenza infatti, in riferimento agli eventi climatici descritti, ritiene che, grazie ai progressi della scienza, non è sempre vero che gli stessi siano assolutamente imprevedibili o eccezionali. Ne consegue che, in presenza della aumentata capacità di previsione dei mutamenti meteorologici, è obbligo della pubblica amministrazione provvedere a una costante e adeguata manutenzione delle strade e pulizia dei corsi d’acqua. Diversamente essa deve essere ritenuta colpevole del danno subito dagli utenti della strada. Un evento infatti, per essere considerato eccezionale, deve rappresentare un quid imponderabile, che si inserisce nella serie … Continua a leggere...
Danni all’imbarcazione: il caso fortuito

Danni all’imbarcazione: il caso fortuito

Era stato accertato, nei primi gradi di giudizio, che i danni lamentati all’imbarcazione del danneggiato furono determinati dalla rottura degli ormeggi e dallo scarrocciamento di altra imbarcazione, cagionati dal “forte vento di scirocco” quale “evento straordinario” verificatosi a causa di un evento atmosferico eccezionale. Nella dinamica del sinistro, infatti, l’imbarcazione danneggiante, ormeggiata “sopravento” e quindi maggiormente esposta a tale eccezionale evento, rotti gli ormeggi, andava ad urtare un’altra barca, interposta a quella del danneggiato che veniva colpita. A fronte della richiesta di risarcimento da parte del proprietario dell’imbarcazione danneggiata, ai sensi degli artt.2051 e 2054 c.c., l’Assicuratore chiedeva, invece, che fosse accertata la sussistenza nel sinistro del “caso fortuito”. La Cassazione Civile n.25767/2023 ha osservato, sul caso in esame, come fosse stato corretto ricondurre il fatto, così accertato, alla nozione giuridica del “caso fortuito”, quale fatto idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità del danneggiante nella produzione dell’evento non evitabile, tenuto conto delle modalità che caratterizzano l’attività del custode nel caso concreto. Come osservato dalla S.C., infatti, era già emerso che i danni in questione furono determinati dalla rottura degli ormeggi e dalla scarrocciamento dell’imbarcazione danneggiante “…cagionati da un evento atmosferico eccezionale tale da escludere ex … Continua a leggere...